La realizzazione di strutture socio-assistenziali per disabili: illegittimo il diniego.
Sull'illegittimità del rilascio all'autorizzazione per la realizzazione di strutture socio-assistenziali per il ricovero e la cura di disabili intellettivi.
Cons. St., Sez. 3,
Sentenza 13 novembre 2017, n. 05227
Premassima
1. L'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992, pur
ponendo il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di una struttura socio-assistenziale per il ricovero e la cura di disabili intellettivi, in rapporto al fabbisogno complessivo e
alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale,
non condiziona l'espansione del diritto del privato, il quale
manifesta la volontà di fornire le prestazioni sanitarie all'
esistenza a monte di un apposito strumento pianificatorio teso alla verifica delle predette esigenze.
Principio
1.
L'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992, pur ponendo il rilascio
dell'autorizzazione per la realizzazione di una struttura
socio-assistenziale per il ricovero e la cura di disabili
intellettivi, in rapporto al fabbisogno complessivo e alla
localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, non
condiziona l'espansione del diritto del privato, il quale manifesta
la volontà di fornire le prestazioni sanitarie all' esistenza a
monte di un apposito strumento pianificatorio teso alla verifica
delle predette esigenze.
In
materia di sanità pubblica il Collegio ha osservato che l' art. 8
ter del D.Lgs. n. 502/1992, pur ponendo il rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture socio –
assistenziali per il ricovero e la cura di disabili intellettivi in
rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio
garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di
insediamento prioritario di nuove strutture, in ogni caso ciò non
condiziona l'espansione del diritto del privato che si propone di
fornire le prestazioni sanitarie all' esistenza a monte di un
apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette
esigenze. Peraltro si è rilevato che le valutazioni inerenti
all'indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua
razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di
accreditamento, di fissazione dei tetti di spesa e di stipulazione
dei contratti con i soggetti accreditati.
Cons. St., Sez. 3, 13 novembre 2017, n. 05227