La presenza del difensore in udienza: fictio iuris
Professione forense Giustizia amministrativa
Sulla presenza dell’avvocato in udienza
C.G.A., Sez. 1,
Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 18 giugno 2021, ord. n. 00562
Premassima
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020, il mancato deposito
delle note di udienza o della richiesta di passaggio in decisone, esclude qualsivoglia
possibilità di ritenere i difensori della parte presenti in giudizio, poiché non
è possibile comparare la memoria di costituzione in giudizio alle note di
udienza e alla richiesta di passaggio in decisione.
Principio
Il Consesso, nel riscontrare l’impossibilità di una interpretazione analogica,
adduce tre motivazioni. In primo luogo, la fictio iuris della presenza
in udienza rappresenta un istituto di carattere eccezionale, ragion per cui ne può
discendere solo ed esclusivamente dagli atti tipici a tal fine previsti: le
note di udienza e l’istanza di passaggio in decisione. In secondo luogo, l’istituto
de quo non può desumersi da istanze di parte atipiche e non correttamente
qualificate: nella fattispecie, la memoria di costituzione si limita ad
affermare la presenza in udienza per mezzo della memoria stessa, decretando di
fatto una equiparazione non prevista da alcuna disposizione di legge. Infine, il
processo telematico combinato con l’assenza di una udienza fisica richiede che
le parti rispettino il principio di chiarezza tale da rendere espresse e
univoche le proprie scelte processuali, pertanto sono la segreteria e i magistrati
a statuire se le parti devono per fictio iuris essere considerate
presenti in udienza, attraverso atti tipizzati.
C.G.A., Sez. 1, 18 giugno 2021, ord. n. 00562