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La nullità della notifica che non ha raggiunto lo scopo.

Giustizia amministrativa

Sulla nullità della notificazione, nell'ipotesi in cui non ha raggiunto lo scopo e, cioè che non ha portato il destinatario a conoscenza dell’atto notificato.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 18 giugno 2018, n. 03732

Premassima

1. La notifica che non ha raggiunto il proprio scopo, e cioè che non ha portato il destinatario a conoscenza dell’atto notificato, deve considerarsi una notificazione nulla.



Principio

1. La notifica che non ha raggiunto il proprio scopo, e cioè che non ha portato il destinatario a conoscenza dell’atto notificato, deve considerarsi una notificazione nulla.

Il Supremo Consesso, in tema di notificazione, ha precisato chel’inesatta individuazione del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, che, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., per le persone giuridiche va fatta nella loro sede, comporta la nullità della notificazione, con conseguente applicazione, per il giudizio amministrativo, dell’art. 44, comma 4, c.p.a., il quale, invero, dispone che: “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla”. La norma citata, in particolare, configura una fase processuale ad attivazione officiosa in caso di notificazione eseguita cui non sia seguita, però, la costituzione del destinatario e impone al giudice di accertare se l’esito negativo, ovvero la nullità, dipenda da causa non imputabile al notificante e, in quel caso, fissare un termine perentorio per la sua rinnovazione. Il Collegio, a tal proposito osserva che la riattivazione del procedimento di notificazione effettuata spontaneamente dalla ricorrente, la quale ha operato una prima notifica nulla, produce gli stessi effetti della rinnovazione della notifica concessa dal giudice entro un termine perentorio, e cioè ove conclusa con esito positivo sana la nullità della notificazione con effetti retroattivi. Tuttavia, nell'ipotesi in cui, la seconda notifica sia effettuata a termine decorso, come di solito accade, è fondamentale comunque accertare l’imputabilità alla parte della nullità della prima notificazione.

Cons. St., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 03732
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