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La mancata stipula del contratto a seguito dell'informativa antimafia.

Responsabilità amministrativa Contratti pubblici

L'inapplicabilità del rito abbreviato ex artt. 119, co. 1, lett. a) e 120 C.P.A., nell'ipotesi di mancata stipula del contratto di appalto di lavori, a seguito di richiesta informativa antimafia.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 26 marzo 2018, n. 01882

Premassima

1. La controversia avente ad oggetto l’azione di risarcimento danni per la mancata stipula di un contratto di appalto per lavori conseguente a richiesta di informativa antimafia, successivamente intervenuta, non riguardando la procedura di affidamento, comporta la non applicabilità del rito abbreviato previsto dagli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a..

Principio

1. La controversia avente ad oggetto l’azione di risarcimento danni per la mancata stipula di un contratto di appalto per lavori conseguente a richiesta di informativa antimafia, successivamente intervenuta, non riguardando la procedura di affidamento, comporta la non applicabilità del rito abbreviato previsto dagli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a..

In materia di responsabilità precontrattuale il Collegio ha osservato che la controversia avente ad oggetto l’azione di risarcimento danni per la mancata stipula di un contratto di appalto per lavori conseguente a richiesta di informativa antimafia, successivamente intervenuta, non riguardando la procedura di affidamento, comporta la non applicabilità del rito abbreviato previsto dagli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a.. Nello specifico, la mancata stipula di un contratto per lavori conseguente a richiesta di informativa antimafia, successivamente intervenuta, non è produttiva di danno risarcibile stante la possibilità dell’Amministrazione di acquisire l’informativa prefettizia al fine di evitare di stipulare il contratto con un soggetto che poteva presentare controindicazioni secondo la normativa antimafia. A tal proposito il Consesso ha chiarito che trattandosi di impresa operante in un ambito territoriale ad alta incidenza da parte della criminalità organizzata, la valutazione operata dalla stazione appaltante, non si presenta illogica, ma anzi risulta pienamente condivisibile. Difatti nell'ipotesi in cui l’impresa fosse stata interdetta, il Comune avrebbe dovuto procedere alla revoca dell’aggiudicazione e alla risoluzione del contratto con effetti negativi sulla realizzazione dell’opera pubblica. Da ciò ne consegue che la scelta di acquisire in via facoltativa il provvedimento prefettizio non può costituire comportamento illecito produttivo di danno. Tale circostanza non integra però di per sé fonte di responsabilità risarcibile. Il termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 11, comma 9, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per la stipula del contratto non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un’ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della Pubblica amministrazione, se non in presenza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.

Cons. St., Sez. 3, 26 marzo 2018, n. 01882
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