La differenza tra avvalimento tecnico/operativo e avvalimento di garanzia
Contratti pubblici
Premassima
Principio
Il Supremo Consesso nella sentenza emarginata in epigrafe, in materia di contratti
della Pubblica Amministrazione, ha ricordato che secondo la giurisprudenza
prevalente l’avvalimento cd. di garanzia si riferisce ai requisiti rappresentanti
la capacità economica e finanziaria dell’offerente, al fine di garantire alla stazione
appaltante l’idoneità soggettiva dell’offerente ad affrontare le obbligazioni
derivanti dal contratto, non richiedendo, pertanto, di essere riferito ai beni
capitali individuati e descritti precisamente, al fine di asservire esclusivamente
la generale capacità dell’offerente di onorare gli obblighi contrattuali.
Di contro, l’avvalimento tecnico/operativo concerne le risorse materiali
concretamente necessarie per eseguire il contratto, ovverosia la possibilità
oggettiva di eseguire la prestazione, fattualmente imponendo l’individuazione
specifica dei mezzi, dal momento che riguarda la stessa esecuzione della
prestazione.
Ne consegue che, al fine di dimostrare il buon esito di precedenti commesse
di contenuto analogo, quando un’impresa presenti in gara un bene fabbricato da
altro operatore, indicando quest’ultimo come agente ausiliario, si rientra nell’ipotesi
di avvalimento operativo, in quanto è oggettivamente proteso ad assicurare la medesima
esecuzione della prestazione posta a gara, giacché il bene offerto è prodotto
dall’ausiliaria.