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La decadenza dell'impiego per produzione di falsi certificati.

Pubblico impiego Giurisdizione e competenza

Sulla decadenza dell'impiego pubblico a seguito di produzione di falsi certificati ai fini dell'assunzione.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 20 aprile 2018, n. 02399

Premassima

1. La controversia relativa alla decadenza dal servizio disposta dal Ministero delle politiche agricole nei confronti di un proprio dirigente ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, a seguito di produzione di falsi certificati ai fini dell'assunzione, è rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Principio

1. La controversia relativa alla decadenza dal servizio disposta dal Ministero delle politiche agricole nei confronti di un proprio dirigente ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, a seguito di produzione di falsi certificati ai fini dell'assunzione, è rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Supremo Consesso ha chiarito che, in linea generale, la decadenza dall’impiego disposta dal Ministero, ai sensi dell’art. 127, comma primo, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, “quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”, rappresenta una tipica ed eccezionale espressione di una potestà pubblicistica, riconosciuta dalla legge alla P.A. a fronte di condotte fraudolente o decettive aventi ad oggetto la documentazione, in apparenza attestante l’esistenza di tutti requisiti di partecipazione al concorso, grazie alle quali il pubblico dipendente ha conseguito il proprio impiego. Sul punto la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 327/2009) ha precisato che si tratta di una ipotesi afferente ai “procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro”, di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), n. 4), l. n. 421 del 1992 e, in quanto tali, espressamente escluse dal processo di privatizzazione del pubblico impiego avviato da tale legge, avendo il citato articolo escluso dalla giurisdizione del giudice ordinario “le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera”. I ridetti procedimenti sono, tra l'altro, non a caso richiamati dal successivo art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 tra le materie di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 421 del 1992, come pure la Corte costituzionale ha ricordato nella citata sentenza, e cioè tra quelle che non costituiscono oggetto della contrattazione collettiva perché afferenti, appunto, alle procedure concorsuali per l’assunzione e alla verifica dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001. Il potere di decadenza, pertanto, si ritiene sul piano generale giustificato, per un verso, dal divieto di instaurare o proseguire rapporti di pubblico impiego con soggetti i quali abbiano agito in violazione del principio di lealtà, e per altro dall’esigenza di tutelare l’eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione perpetrata da colui che abbia partecipato alla selezione con documenti falsi e/o viziati (art. 97 Cost.). Dalle suesposte osservazioni ne consegue che, nel caso di specie, la controversia relativa alla decadenza dal servizio disposta dal Ministero delle politiche agricole nei confronti di un proprio dirigente ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, a seguito di produzione di falsi certificati ai fini dell'assunzione, è rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo, con la contestuale risoluzione del rapporto individuale di lavoro di assunzione a tempo indeterminato, essendo stati accertato che il concorso era stato superato affermando il possesso di un titolo di studio in realtà non posseduto.



Cons. St., Sez. 3, 20 aprile 2018, n. 02399
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