La decadenza dell'impiego per produzione di falsi certificati.
Pubblico impiego Giurisdizione e competenza
Sulla decadenza dell'impiego pubblico a seguito di produzione di falsi certificati ai fini dell'assunzione.
Cons. St., Sez. 3,
Sentenza 20 aprile 2018, n. 02399
Premassima
1. La controversia relativa alla decadenza dal servizio disposta dal Ministero delle politiche agricole nei confronti di un proprio dirigente ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, a seguito di produzione di falsi certificati ai fini dell'assunzione, è rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Principio
1. La controversia relativa alla decadenza dal servizio disposta dal Ministero delle politiche agricole nei confronti di un proprio dirigente ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, a seguito di produzione di falsi certificati ai fini dell'assunzione, è rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il
Supremo Consesso ha chiarito che, in linea generale, la decadenza
dall’impiego disposta dal Ministero, ai sensi dell’art. 127,
comma primo, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, “quando sia
accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”, rappresenta
una tipica ed eccezionale espressione di una potestà pubblicistica,
riconosciuta dalla legge alla P.A. a fronte di condotte fraudolente o
decettive aventi ad oggetto la documentazione, in apparenza
attestante l’esistenza di tutti requisiti di partecipazione al
concorso, grazie alle quali il pubblico dipendente ha conseguito il
proprio impiego. Sul punto la Corte costituzionale (cfr. sent. n.
327/2009) ha precisato che si tratta di una ipotesi afferente ai
“procedimenti
di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro”,
di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), n. 4), l. n. 421 del 1992 e,
in quanto tali, espressamente escluse dal processo di privatizzazione
del pubblico impiego avviato da tale legge, avendo il citato articolo
escluso dalla giurisdizione del giudice ordinario “le materie di
cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera”.
I ridetti procedimenti sono, tra l'altro, non a caso richiamati dal
successivo art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 tra le materie di
cui all’art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 421 del 1992, come pure la
Corte costituzionale ha ricordato nella citata sentenza, e cioè tra
quelle che non costituiscono oggetto della contrattazione collettiva
perché afferenti, appunto, alle procedure concorsuali per
l’assunzione e alla verifica dei requisiti per l’accesso ai
pubblici impieghi, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo
ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001. Il potere
di decadenza, pertanto, si ritiene sul piano generale giustificato,
per un verso, dal divieto di instaurare o proseguire rapporti di
pubblico impiego con soggetti i quali abbiano agito in violazione del
principio di lealtà, e per altro dall’esigenza di tutelare
l’eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale
competizione perpetrata da colui che abbia partecipato alla selezione
con documenti falsi e/o viziati (art. 97 Cost.). Dalle suesposte
osservazioni ne consegue che, nel caso di specie, la
controversia relativa alla decadenza dal servizio disposta dal
Ministero delle politiche agricole nei confronti di un proprio
dirigente ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), T.U. 10
gennaio 1957, n. 3, a seguito di produzione di falsi certificati ai
fini dell'assunzione, è rimessa alla giurisdizione del giudice
amministrativo, con la contestuale risoluzione del rapporto
individuale di lavoro di assunzione a tempo indeterminato, essendo
stati accertato che il concorso era stato superato affermando il
possesso di un titolo di studio in realtà non posseduto.
Cons. St., Sez. 3, 20 aprile 2018, n. 02399