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Interventi edilizi diretti nel caso di lotti interclusi

Urbanistica e edilizia

1. Governo del territorio. Strumento urbanistico generale. Strumenti attuativi. Interventi edilizi diretti. Preclusione. 2. (segue): lotto intercluso. Ammissibilità di interventi edilizi diretti. Limiti.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 7 novembre 2014, n. 05488

Principio

1. Governo del territorio. Strumento urbanistico generale. Strumenti attuativi. Interventi edilizi diretti. Preclusione. 
A mente dell'art. 9 d.P.R. n. 380/2001 costituisce regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il rispetto delle previsioni del p.r.g. che impongano, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio: tali prescrizioni sono vincolanti e idonee ad inibire l'intervento diretto costruttivo (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625). Corollari immediati di tale principio fondamentale sono:
a) che quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano di livello inferiore, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace, ovvero quando è concluso il relativo procedimento (cfr. Cons. St., sez. V, 1 aprile 1997, n. 300);
b) che in presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo, non è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa (cfr. Cons. St., sez. IV, 3 novembre 2008, n. 5471);
c) l'insurrogabilità dell'assenza del piano attuativo con l'imposizione di opere di urbanizzazione all'atto del rilascio del titolo edilizio; invero, l'obbligo dell'interessato di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione è idoneo a sopperire solo alla mancanza fisica e materiale di tali opere ma non è in grado di colmare l'assenza dello strumento esecutivo (cfr. Cons. Sr., sez. IV, 26 gennaio 1998, n. 67; Cass. pen., sez. III, 26 gennaio 1998, n. 302; Cons. St., sez. V, 15 gennaio 1997, n. 39);
d) l'inconfigurabilità di equipollenti al piano attuativo, circostanza questa che impedisce che in sede amministrativa o giurisdizionale possano essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare vanificando la funzione del piano attuativo, la cui indefettibile approvazione, se ritarda, può essere stimolata dall'interessato con gli strumenti consentiti dal sistema (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625);
e) la necessità dello strumento attuativo anche in presenza di zone parzialmente urbanizzate che sono comunque esposte al rischio di compromissione dei valori urbanistici e nelle quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l'effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto (cfr. Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2008, n. 35880).

2. (segue): lotto intercluso. Ammissibilità di interventi edilizi diretti. Limiti.
2.1. Va escluso che gli interventi edilizi diretti siano subordinati alla presenza di strumenti urbanistici per la disciplina del territorio nel caso di cd “lotto intercluso”. Tale fattispecie si realizza allorquando l'area edificabile di proprietà del richiedente:
a) sia l'unica a non essere stata ancora edificata;
b) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni;
c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici;
d) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al p.r.g.
2.2. Nel caso di c.d. lotto intercluso va consentito l’intervento costruttivo diretto purché si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall'attuazione del piano esecutivo, allo scopo di evitare defatiganti attese per il privato ed inutili dispendi di attività procedimentale per l'ente pubblico (cfr. Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 268; sez. V, 3 marzo 2004, n. 1013; sez. IV, Sent., 10 giugno 2010, n. 3699). Quindi, lo strumento urbanistico deve considerarsi superfluo posto che è stata ormai raggiunta la piena edificazione e urbanizzazione della zona interessata, raggiungendo in tal modo la scopo e i risultati perseguiti dai piani esecutivi (i.e. piano attuativo).
2.3. Illegittimamente l'A.C. nega il permesso di costruire diretto ricadente in area che secondo lo strumento urbanistico necessiti di piano attuativo, laddove emerga che il lotto sia inserito in una zona completamente urbanizzata e servita dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in una zona razionalmente urbanizzata e circondata da una serie di abitazioni private, di tal ché l’approvazione di un piano attuativo sarebbe del tutto superflua, non rimanendo margini di regolamentazione. L'A.C. finisce infatti per porre a carico del privato l’inutile attesa per l’approvazione del piano esecutivo che comunque non potrebbe apportare alcun significativo intervento volto alla salvaguardia del territorio, già pienamente urbanizzato.

Cons. St., Sez. 4, 7 novembre 2014, n. 05488
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