Interruzione del giudizio per morte del procuratore
Professione forense Ordinamento giudiziario
Premassima
Principio
Ai sensi del combinato
disposto dall’art. 301 del Codice di procedura civile e dal dettato dell’art.
24 Cost., in caso di morte o impedimento del procuratore si dispone
l’interruzione del processo al fine di tutelare il diritto di difesa. Tale
previsione di legge è preposta per limitare gli effetti negativi che possono
conseguire a causa della sopravvenuta assenza di continuità della difesa
tecnica.
Difatti, l’interruzione
del processo concede alla parte le tempistiche utili per dotarsi
dell’indispensabile patrocinante così eludendo, nelle more, il probabile
verificarsi di effetti processuali pregiudizievoli per la posizione di
quest’ultima.
Il Consesso ha chiarito
che la comunicazione alla parte personalmente si prescrive obbligatoriamente
nell’ipotesi in cui la parte si sia costituita in processo a mezzo del
procuratore poi deceduto, in quanto qualora la comunicazione fosse pervenuta
presso il difensore deceduto, la parte interessata potrebbe non averne conoscenza.
Pertanto, si dispone che alla parte debba essere notificato con ordinanza
l’interruzione del processo affinché possa sanare il vulnus patito dalla
difesa tecnica.