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Indennità di occupazione sine titulo

Espropriazione per pubblica utilità Giustizia amministrativa

Inesistenza della notifica dell’appello incidentale fatta presso il procuratore nominato per il giudizio di primo grado. Giurisdizione nelle controversie relative al risarcimento del danno da c.d. accessione invertita. Determinazione in via equitativa del danno da perdita di godimento del bene.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 16 maggio 2013, n. 02679

Principio

1.    La notifica dell’appello incidentale fatta presso il procuratore nominato per il giudizio di primo grado anziché al procuratore nominato con l’atto d’appello è inesistente.
1.1.    Quando sia stato proposto appello principale, ritualmente notificato e sottoscritto da nuovo difensore e con elezione di nuovo domicilio, l’appello incidentale successivo non può essere notificato al precedente difensore domiciliatario già costituito nel giudizio di primo grado, né può ritenersi che in tal caso sussista alcun collegamento tra i due difensori (salvo che esso non sia specificamente dedotto e dimostrato).
1.2.    E’ stato infatti autorevolmente rilevato che “la notifica dell’appello incidentale al procuratore domiciliatario nominato per il giudizio di primo grado anziché al domicilio eletto e al procuratore nominato con l’atto d’appello è inesistente in quanto difetta qualsiasi riferimento con il destinatario della notificazione”, e ciò proprio sul presupposto che “…la seconda procura con elezione di domicilio ha travolto la prima elezione e non consente di considerare il luogo in essa indicato come ancora riferibile al destinatario dell’atto” (così Cass. Civile, Sez. I, 13 settembre 2000, n. 12047).

2. Le controversie relative al risarcimento del danno da c.d. accessione invertita rientrano nella giurisdizione del g.a., in quanto l’approvazione del progetto dell’opera pubblica ha valenza di declaratoria di pubblica utilità e costituisce un comportamento, anche “mediatamente”, riconducibile all’esercizio del potere pubblico.
2.1. Sussiste la giurisdizione del g.a. e non quella del g.o. nelle controversie relative al risarcimento del danno da c.d. accessione invertita, atteso che, una volta intervenuta l’incontestata approvazione del progetto dell’opera pubblica, con valenza ex lege di declaratoria di pubblica utilità, non si è in presenza di un mero comportamento, bensì di una condotta dell’amministrazione direttamente collegata all’esercizio del potere pubblico concernente l’apprensione del bene ai fini della realizzazione di un’opera pubblica.
2.2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 191 dell’11 maggio 2006, ha infatti chiarito che “deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto”.
2.3. Il confine tra le due giurisdizioni è così tracciato in modo chiaro e netto: laddove il comportamento sia riconducibile, anche “mediatamente”, all’esercizio del potere pubblico, compete al g.a. di conoscere le controversie relative al comportamento e ai suoi effetti, con la stessa ampiezza di poteri giurisdizionali propri della tutela risarcitoria, ossia, come chiarito ancora dalla Corte Costituzionale “sia per equivalente sia in forma specifica”, laddove la restituzione del bene immobile costituisce, appunto, reintegrazione in forma specifica della sfera giuridico-patrimoniale del privato leso dal comportamento amministrativo illegittimo, ossia non assistito da un titolo giuridico valido ed efficace.

3. Il danno da perdita di godimento del bene deve essere determinato in via equitativa, anche in base al tempo per cui si è protratta l'occupazione sine titulo.
3.1. La determinazione del danno da perdita di godimento del bene in via equitativa, rapportata anche al numero di anni per cui si è protratta l'occupazione sine titulo, appare congrua e non irragionevole, e trova ormai base normativa nella disposizione dell’art. 42 comma 3 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come aggiunto dall’art. 34, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con nella legge 15 luglio 2011, n. 111, a seguito della declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 43, pronunciata con la nota sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293.

Cons. St., Sez. 4, 16 maggio 2013, n. 02679
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