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Incompatibilità dei componenti di Commissione esaminatrice

Concorsi pubblici Giustizia amministrativa

1. Concorsi pubblici. Commissione giudicatrice. Vizio di incompatibilità. Ricorso giurisdizionale. Interesse a ricorrere. Distinzione tra prova concorsuale e prova attitudinale. Non rileva. 2. (segue): bene della vita cui aspira il ricorrente. È l'imparziale svolgimento della procedura selettiva attitudinale. Legittimità del rifiuto del concorrente a partecipare al segmento concorsuale successivo a quello viziato da incompatibilità. 3. Commissione d'esame. Commissari. Obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. derivante da parentela tra commissario e candidato. Applicabilità ai procedimenti concorsuali. Esclusione del candidato. Non rileva. Ratio: escludere indebito vantaggio a favore di uno dei concorrenti anche in maniera negativa. Accertamento in concreto dell'effetto distonico. Non rileva. 4. (segue): quando la graduatoria è espressione di valutazione assoluta dei singoli candidati. Incompatibilità inficia soltanto la posizione del candidato legato da vincolo parentale con il commissario. Salvezza della prova selettiva e della graduatoria. È necessaria in ossequio al principio di buon andamento e a tutela dell'affidamento dei concorrenti.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 5 settembre 2014, n. 04521

Principio

1. Concorsi pubblici. Commissione giudicatrice. Vizio di incompatibilità. Ricorso giurisdizionale. Interesse a ricorrere. Distinzione tra prova concorsuale e prova attitudinale. Non rileva.
1.1. In tema di giudizi dinanzi al G.A. relativi a concorsi pubblici, sono ininfluenti ed irrilevanti le distinzioni tra prova concorsuale in senso stretto e prova attitudinale/abilitativa, al fine di negare l’interesse del ricorrente originario all’annullamento della graduatoria per il riscontrato vizio di incompatibilità tra un commissario ed un candidato, giacché detto interesse sussiste proprio in conseguenza del numero limitato e predeterminato di soggetti che, se idonei, sarebbero potuti essere ammessi e, conseguentemente, della evidente interdipendenza tra le posizioni in graduatoria dei concorrenti, il che qualifica e differenzia l’interesse del ricorrente originario alla correttezza e legittimità della prova attitudinale selettiva (escludendo che possa essere configurato come un mero interesse generico alla astratta legittimità degli atti e del procedimento di selezione).
1.2. È del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza e della permanenza dell’interesse a ricorrere, la circostanza che i candidati idonei ed ammessi al corso abbiano poi conseguito l’abilitazione allo svolgimento dell’attività professionale (nella specie di maestro di sci), qualora l'incompatibilità derivante dall’esistenza di un rapporto di parentela tra un commissario ed un candidato, situazione di per sé astrattamente idonea a condizionare l’obiettività e l’imparzialità della valutazione della commissione, abbia riguardato la sola fase della verifica attitudinale dei candidati da ammettere al successivo corso, poiché il conseguimento dell’abilitazione non ha affatto valore assorbente rispetto alla fase preliminare dell’accertamento dei requisiti attitudinali.

2. (segue): bene della vita cui aspira il ricorrente. È l'imparziale svolgimento della procedura selettiva attitudinale. Legittimità del rifiuto del concorrente a partecipare al segmento concorsuale successivo a quello viziato da incompatibilità.
2.1. Nel contestare la validità di una prova attitudinale preselettiva a causa dell'esistenza di un rapporto di parentela tra un commissario ed una candidata, il bene della vita cui aspira l’interessato non è soltanto l’ammissione al corso, ma anche il legittimo, imparziale, obiettivo e corretto svolgimento della procedura selettiva attitudinale con la legittima determinazione di coloro che abbiano titolo a svolgere l’attività in questione, il che non consente di ritenere pretestuoso e rilevante (ai fini della sopravvenuta carenza di interesse) l’asserito rifiuto dell'interessato a partecipare direttamente al corso in ottemperanza al giudicato del G.A.
2.2. Per il ricorrente originario l'annullamento della graduatoria, stante la sua posizione qualificata e differenziata di interesse legittimo, mira ad accertare la sussistenza anche del solo interesse morale al riconoscimento della illegittimità dell’operato dell’amministrazione ovvero all’eventuale azionabilità di una domanda risarcitoria.

3. Commissione d'esame. Commissari. Obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. derivante da parentela tra commissario e candidato. Applicabilità ai procedimenti concorsuali. Esclusione del candidato. Non rileva. Ratio: escludere indebito vantaggio a favore di uno dei concorrenti anche in maniera negativa. Accertamento in concreto dell'effetto distonico. Non rileva.
3.1. L'obbligo di astensione in ragione del vincolo di parentela entro il quarto grado esistente tra un commissario e un candidato trova applicazione anche nei procedimenti amministrativi, specie in quelli concorsuali e disciplinari, sempre che ricorrano le fattispecie circostanziate e tipizzate di cui all'art. 51 c.p.c. atteso che, al di là dell'applicazione analogica della norma codicistica, detto obbligo costituisce l’applicazione dei principi d'imparzialità e di trasparenza, che trovano il loro fondamento nell'art. 97 cost. e devono sempre connotare l'azione e l'organizzazione amministrativa.
3.2. L’incompatibilità di un componente di una commissione (giudicatrice di un pubblico concorso), derivante dalla parentela o dalla affinità con un candidato, ha natura oggettiva in relazione alla delicatezza della materia concorsuale, tale da non poter dar luogo a posizioni di indebito vantaggio e, come tale, non viene meno per il solo fatto dell’esclusione del candidato parente ed affine, essendo detta incompatibilità stabilita per il commissario e non per i candidati e fermo restando che l’influenza del componente incompatibile può concretizzarsi non solo in favore del medesimo candidato, ma anche, in maniera negativa, in danno degli altri candidati, proprio al fine di consentire al primo di accedere al ristretto numero dei vincitori (Cons. Stato, sez. V, 13 agosto 1996, n. 920).
3.3. La ricorrenza di una causa di incompatibilità che comporta l’obbligo di astensione del componente di una commissione, a pena di illegittimità degli atti concorsuali, è indipendente dall’accertamento dell’effetto distonico del giudizio del candidato legato al commissario da particolare vincolo di parentela (Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2000, n. 679).

4. (segue): quando la graduatoria è espressione di valutazione assoluta dei singoli candidati. Incompatibilità inficia soltanto la posizione del candidato legato da vincolo parentale con il commissario. Salvezza della prova selettiva e della graduatoria. È necessaria in ossequio al principio di buon andamento e a tutela dell'affidamento dei concorrenti.
4.1. Qualora le singole posizioni conseguite nella graduatoria di merito (degli idonei) siano espressione di una valutazione assoluta dei singoli candidati, senza alcun riferimento ai giudizi degli altri candidati, idonei o non idonei, il vizio riscontrato nel procedimento selettivo a causa della incompatibilità per vincolo parentale tra un commissario e un candidato, non può che inficiare soltanto la posizione di quest’ultimo, determinando l’illegittimità della sola valutazione di quest’ultimo e della graduatoria finale degli idonei ed ammessi solo in parte qua.
4.2. L'annullamento dell'intera prova selettiva a causa della incompatibilità per vincolo parentale tra un commissario e un candidato contrasta con il generale principio di buon andamento dell’azione amministrativa e dei relativi corollari di economicità e adeguatezza nonché con la tutela dell’affidamento incolpevole che gli altri candidati, idonei ed ammessi, hanno riposto sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione (poiché il vizio degli atti non è assolutamente a loro riconducibile), oltre che con il principio di conservazione degli atti, secondo cui utile per inutile non vitiatur.

Cons. St., Sez. 5, 5 settembre 2014, n. 04521
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