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Inadempimento di convenzione di lottizzazione

Giurisdizione e competenza Urbanistica e edilizia

1. Condominio. Delibera inerente l'accertamento di una posizione giuridica. Intervento in giudizio. Atto esecutivo della delibera. Legitimatio ad processum dell'amministratore. Sussiste. 2. Lottizzazione. Convenzioni edilizie. Inadempimento di obblighi convenzionali. Finalità di pubblico interesse. Giurisdizione del G.A. Sussiste.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 7 novembre 2014, n. 05487

Principio

1. Condominio. Delibera inerente l'accertamento di una posizione giuridica. Intervento in giudizio. Atto esecutivo della delibera. Legitimatio ad processum dell'amministratore. Sussiste.
Qualora un'assemblea condominiale approvi una delibera con la quale determina la necessità di dover verificare la proprietà condominiale di una serie di aree e le corrispondenti opere di urbanizzazione, l'eventuale successivo intervento in giudizio, in ragione di tale decisum, può considerarsi come un atto esecutivo volto a tutelare la posizione di soggetto proprietario di cui alla manifestazione di volontà espressa dal condominio, sulla base dei poteri conferiti all’amministratore nella sua qualità di rappresentante legale.

2. Lottizzazione. Convenzioni edilizie. Inadempimento di obblighi convenzionali. Finalità di pubblico interesse. Giurisdizione del G.A. Sussiste.
2.1. Le convezioni o gli atti d’obbligo stipulati fra Comune e privati destinatari di concessioni edilizie non hanno specifica autonomia come fonte negoziale di regolamento dei contrapposti interessi, con la conseguenza che le controversie ad esse relative, rientrando nel campo urbanistico ,sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art.16 della legge n. 10/1977 (cfr. Cass. SS.UU. Civili 20/4/2007 n.9360) 
2.2. Le controversie riguardanti gli adempimenti degli obblighi derivanti da convenzioni edilizie connesse a lottizzazioni appartengono alla giurisdizione amministrativa in base all’art.11della legge n.241/90 (cfr. Cass. Sezioni Unite Civili 15/12/2000 n.1262).
2.3. Qualora si discuta in ordine a inadempimenti di obblighi convenzionali di natura edilizio- urbanistica assunti in esecuzione di obblighi che per legge hanno finalità di pubblico interesse, è indubbio che dette convenzioni si inseriscano in un modulo procedimentale di diritto pubblico, tale per cui le controversie che intervengono in subiecta materia appartengono necessariamente alla giurisdizione amministrativa (cfr. Cons. Stato Sez. IV 22/1/2010 n.214; Cons. Stato Sez. V 5/4/2011 n.5711).

Cons. St., Sez. 4, 7 novembre 2014, n. 05487
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