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Impugnazione di titoli edilizi

Urbanistica e edilizia

Elementi dai quali desumere l’intervenuta conoscenza del titolo edilizio per calcolare il decorso del termine per avanzare azione caducatoria
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 16 aprile 2013, n. 02107

Principio

1. Elementi dai quali desumere l’intervenuta conoscenza del titolo edilizio per calcolare il decorso del termine per avanzare azione caducatoria.
1.1. La giurisprudenza amministrativa si è espressa a più riprese in merito agli elementi dai quali desumere l’intervenuta conoscenza del titolo edilizio per calcolare il decorso del termine per avanzare azione caducatoria avverso i provvedimenti di concessione edilizia, distinguendo a seconda dei vizi proposti. Secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15/2011, il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata (in termini da ultimo Cons. St., sez. V, n. 3777 del 2012). Una simile prova va addossata a chi eccepisce la tardività del ricorso, e può essere desunta anche da elementi presuntivi (Cons. St., Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209), che evidenzino la potenziale lesione portata all’interesse del ricorrente (Cons. St., Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2439). Inoltre, la stessa non appare necessaria quando si deducono censure di inedificabilità assoluta, potendosi presumere la stessa dall’avvenuta affissione del provvedimento nell’albo pretorio, dall’affissione dei cartelli e dal concreto inizio dei lavori (Cons. St., Sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 599). Il necessario contemperamento, infatti, tra il principio di certezza dell’azione amministrativa e di effettività della tutela giurisdizionale deve essere rinvenuto sul crinale della manifestazione della lesione dell’interesse legittimo, che impone al suo titolare di attivarsi per chiederne tutela innanzi alla giurisdizione amministrativa al momento in cui la lesione della posizione giuridica diviene attuale e manifesta. Appare, infatti, evidente che la titolarità della posizione di interesse legittimo si origina nel momento in cui l’amministrazione intraprende l’esercizio del potere per il soddisfacimento dell’interesse pubblico, quindi con l’apertura del procedimento. Mentre, l’onere per il privato, il cui interesse sia stato leso dall’amministrazione, di attivarsi in sede giurisdizionale si manifesta quando la lesione al bene della vita diviene chiaramente percepibile o perché il provvedimento lesivo entra nella sfera giuridica del destinatario o perché gli effetti materiali dell’attività assentita dalla p.a. a favore del terzo beneficiario si palesano all’interno della sfera di conoscenza del futuro ricorrente. Il dies a quo per impugnare decorre, quindi, dalla piena conoscenza dell’effetto lesivo dell’atto amministrativo che va determinata in relazione alle ragioni che a giudizio del ricorrente concretizzano una lesione giuridicamente tutelabile del bene della vita sotteso all’interesse legittimo di cui è titolare. 
1.2. Allorché risulti ex actis la data in cui sono stati eseguiti le opere edilize per la costruzione di un manufatto di cui si contesta la conformità rispetto alla normativa sulle distanze, si ha allora un elemento presuntivo dal quale è possibile desumere la data effettiva di inizio della realizzazione delle opere. Ossia del giorno nel quale si è palesata quell’attività edilizia immediatamente lesiva delle posizioni giuridiche del ricorrente quanto meno nella misura in cui lo stesso abbia avanzato quelle censure di mancato rispetto delle distanze che sono state ritenute fondate dal primo giudice.

Cons. St., Sez. 5, 16 aprile 2013, n. 02107
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