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Impianto eolico: esclusa l' imposizione di oneri economici.

Energia, idrocarburi e risorse geotermiche

Sull' esclusione dell'imposizione di oneri economici per l'installazione di un impianto eolico.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 1, Sentenza 28 maggio 2018, n. 00737

Premassima

1. Ai fini dell’installazione di un impianto eolico nel territorio comunale, l'Ente non può imporre alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare dell’impianto, atteso che solo lo Stato e le regioni sono legittimati a prevedere misure compensative di carattere ambientale e territoriale.

Principio

1. Ai fini dell’installazione di un impianto eolico nel territorio comunale, l'Ente non può imporre alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare dell’impianto, atteso che solo lo Stato e le regioni sono legittimati a prevedere misure compensative di carattere ambientale e territoriale.

In materia di energia elettrica, il Collegio ha preliminarmente osservato che le cd. energie alternative rinnovabili, inesauribili e tendenzialmente prive di immissioni nocive nell’ambiente, tra le quali è da annoverarsi l’energia eolica, rappresentano forme di energia per così dire pulita le quali, per caratteristiche intrinseche, si rigenerano alla stessa velocità con cui vengono consumate, diversamente per quanto accade in presenza delle cd. energie tradizionali fossili. Ciò posto,sul punto va evidenziato che la produzione di energia da fonti rinnovabili è da qualificarsi come attività libera, soggetta ad una procedura semplificata ex art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003 s.m.i. di autorizzazione unica, non già di concessione, che quindi ha la funzione di rimuove un limite legale, previa valutazione della esistenza dei presupposti previsti dalla legge, all’esercizio dell’attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile. La competenza ad emanare detta autorizzazione unica é affidata alle Regioni, le quali vi provvedono attraverso lo strumento della conferenza di servizi, appositamente prevista dalla legislazione speciale ambientale di cui al d.lgs. n. 387 del 2003, e prevedono altresì che la ridetta procedura autorizzatoria non è soggetta al pagamento di alcun corrispettivo, canone, o altro emolumento, o peso economico, salvo le imposte in materia previste dalla legislazione fiscale. Pertanto, in altri termini, nel caso di specie si può affermare come ai fini dell’installazione di un impianto eolico nel territorio comunale, l'Ente non può imporre alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare dell’impianto, atteso che solo lo Stato e le regioni sono legittimati a prevedere misure compensative di carattere ambientale e territoriale, considerando sia le caratteristiche precipue relative alle dimensioni dell’impianto eolico, sia quelle afferenti al suo impatto ambientale e territoriale sulla zona interessata dall'intervento.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 1, 28 maggio 2018, n. 00737
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