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Impianti di telefonia mobile

Urbanistica e edilizia

1. Impianti di telefonia mobile non assimilabili alle normali costruzioni edilizie. Opere di urbanizzazione primaria. Compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica. Non necessario l’ordinario permesso di costruire. Titolo abilitativo può essere negato solo in base ad una specifica normativa relativa alle reti infrastrutturali. 2. Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Riparto di competenze tra Stato e Regioni. Potestà regolamentare sussidiaria dei Comuni. Limitatamente agli aspetti urbanistico-edilizi. Divieto di dettare prescrizioni radioprotezionistiche.
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 2, Sentenza 1 aprile 2014, n. 00951

Principio

1. Impianti di telefonia mobile non assimilabili alle normali costruzioni edilizie. Opere di urbanizzazione primaria. Compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica. Non necessario l’ordinario permesso di costruire. Titolo abilitativo può essere negato solo in base ad una specifica normativa relativa alle reti infrastrutturali.
1.1. Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie, in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (cfr. TAR Palermo, sez. II, 27 marzo 2012, n. 622, ed ivi per altri riferimenti giurisprudenziali; id., 9 maggio 2006 n. 1010; Cons. St., sez. VI, 08 giugno 2010 n. 3412; TAR Campania, sez. VII, 28 ottobre 2011 n. 5030; TAR Calabria, sez. I, 24 giugno 2009 n. 678).
1.2. L'art. 86 comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003 dispone espressamente che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli art. 87 e 88 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all'art. 16 comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e ad esse si applica la normativa vigente in materia (ex multis, Cons. St., sez. VI, 15 luglio 2010 n. 4557). Per questo motivo l'installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87, t.u. 1° agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), non occorrendo all'uopo il permesso di costruire di cui all'art. 3 lett. e), t.u. 6 giugno 2001 n. 38 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 7.9.2007 , n. 5772; nello stesso senso cfr. T.A.R. Sicilia Catania, II, 1.8.2007 , n. 1337);
1.3. Il titolo abilitativo alla realizzazione di una stazione radio base può essere negato esclusivamente con riguardo ad una specifica disciplina conformativa relativa alle reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico di telefonia; è pertanto illegittimo il diniego di concessione edilizia per superamento dei limiti di altezza dettati con riferimento a strutture e manufatti di rilievo urbanistico ed edilizio (cfr. TAR Milano, 18.1.2005 n. 71).

2. Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Riparto di competenze tra Stato e Regioni. Potestà regolamentare sussidiaria dei Comuni. Limitatamente agli aspetti urbanistico-edilizi. Divieto di dettare prescrizioni radioprotezionistiche.
2.1. In tema di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, in base al combinato disposto. delle norme contenute nella L. n. 36 del 2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e nel D. Lgs. n. 259 del 2003 (c.d. “codice delle comunicazioni”), le fondamentali competenze in materia risultano suddivise tra Stato e Regioni; in subjecta materia ai Comuni è riservata una potestà del tutto sussidiaria, potendo i Comuni adottare regolamenti finalizzati esclusivamente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nonché a minimizzare, sempreché in conformità ed in attuazione alle direttive ed ai criteri introdotti dallo Stato e dalle Regioni, l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (cfr. TAR Sicilia, Palermo, II, 27.3.2012 n.622).
2.2. In tema di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, il Comune, nell'esercizio della potestà volta ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico - edilizia, non può surrettiziamente introdursi in una disciplina di natura radioprotezionistica; in tal caso, si configurerebbe, invero, un'interferenza con la competenza riservata allo Stato, cui spetta di fissare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute è un'esigenza indeclinabile, ma di carattere essenzialmente unitario sul territorio nazionale. (cfr T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, I, 11.6.2010 , n. 160). 
2.3. In materia di installazione di stazione radio base per la telefonia cellulare, anche il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l'imposizione da parte di un Comune di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, di fatto vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale, con la precisazione che l'autorizzazione rilasciata ex art. 87 d.lg. 1 agosto 2003, n. 259, non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni relativa valutazione (cfr. C.S., VI, 3 .6.2010 n. 3492).

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 2, 1 aprile 2014, n. 00951
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