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Impianti di telefonia

Telecomunicazioni Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Disciplina in materia di installazioni di impianti radiotelevisivi e di telefonia. Rapporto tra fonti statali e fonti regionali. Sul silenzio significativo ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003. Autotutela. Tempus regit actum in materia di installazione di impianti radiotelevisivi
T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. 1, Sentenza 30 novembre 2013, n. 01008

Principio

1. Disciplina in materia di installazioni di impianti radiotelevisivi. Rapporto tra fonti statali e fonti regionali.
1.1. La disciplina in materia di installazioni di impianti radiotelevisivi è regolata dal D.Lgs. 259/2006 e può essere solo integrata ma non derogata da normative regionali specifiche. Ne consegue che una Legge regionale che imponga incombenti procedimentali non previsti dalla legge statale ma che non li concretizzi in atti efficaci, non può rendere inapplicabile la legge statale di principio perché non impone, nelle more dell’attuazione della legge regionale, una disciplina efficace sostitutiva del procedimento generalmente imposto.
1.2. Il principio apicale di celerità e semplificazione, vigente in materia, implica che eventuali approfondimenti istruttori disposti a livello regionale vadano inseriti nel procedimento generale, senza aggravi temporali.
1.3. Le Regioni non possono imporre ai concessionari adempimenti impossibili o condizioni potestative rimesse alle stesse Amministrazioni, tale dovendosi configurare la sospensione sine die (peraltro contraria al favor generale per le installazioni) condizionata alla verifica di compatibilità con una pianificazione speciale non esistente e, in via transitoria, al parere di un organo (nella specie il Comitato provinciale) non istituito. La normativa regionale che tali incombenti imponga deve, in ragione del favor per le istallazioni e in carenza di sua concreta operatività, ritenersi inapplicabile, con conseguente riespansione della normativa generale.

2. Sul silenzio significativo ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003. Autotutela.
La legislazione statale fa conseguire, al decorso del termine di legge (90 giorni dalla presentazione della istanza ovvero dall’acquisizione dei pareri di legge, cfr. art. 87 D.Lgs. n. 259/2003), l’acquisizione del titolo abilitativo tacito che l’Amministrazione non può contestare se non procedendo al suo annullamento in autotutela nella ricorrenza dei presupposti e nel rispetto degli incombenti procedimentali richiesti. La mera contestazione da parte dell’Amministrazione, non integrante l’autoannullamento, non fa venir meno il titolo che resta valido ed efficace.

3. Tempus regit actum in materia di installazione di impianti radiotelevisivi.
Non osta al perfezionarsi del titolo abilitativo ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 la pendenza di un procedimento inteso alla pianificazione comunale in materia, in ragione dell’apicale principio generale del tempus regit actum, il quale impone che ogni istanza sia esaminata sulla base della legge (e delle disposizioni regolamentari) vigenti all’epoca del suo esame, non rilevando, in mancanza di eventuali norme di salvaguardia, nella specie insussistenti, la prospettata approvazione di nuove norme.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. 1, 30 novembre 2013, n. 01008
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