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Impianti di telefonia in area vincolata a parco

Ambiente, parchi e aree protette

Sulla inderogabilità del Piano del Parco da parte degli strumenti di pianificazione comunale
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza Breve 27 maggio 2013, n. 00830

Principio

1. Sulla inderogabilità del Piano del Parco da parte degli strumenti di pianificazione comunale.
La natura di disciplina speciale e precettiva del piano del Parco fa sì che il medesimo non possa essere derogato dal regolamento comunale sugli impianti di telefonia, le cui eventuali previsioni difformi sono attuabili solo in quanto recepite nel piano stesso; tanto più quando detto regolamento risulti adottato senza il necessario apporto partecipativo dell’Ente Parco.
Né la vicinanza della ferrovia può valere a legittimare l’intervento, ove la stessa, realizzata prima dell’istituzione del parco, sia poi stata inglobata assieme all’area di sedime all’interno del perimetro di tutela del piano del Parco.
2. Sulla non contrarietà della disposizione del Piano del Parco che vieta l'installazione di impianti di telefonia al suo interno rispetto alla normativa nazionale di cui all'art. 8 della legge n. 36/2001 e agli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259/2003.
La disposizione del regolamento d’uso del Parco, che vieti l’installazione di impianti di telecomunicazione all’interno del comparto non contrasta con quella normativa nazionale che, assimilando gli impianti medesimi alle opere di urbanizzazione primaria esclude che essi possano essere vietati in determinate zone (art. 8 della legge n. 36/2001, artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259/2003), poiché gli impianti in questione, al pari delle opere di urbanizzazione, sono sottoposti alle limitazioni dettate dalla disciplina paesaggistica locale o dalla normativa posta a salvaguardia di zone di particolare pregio ambientale, quali quelle appartenenti al comprensorio del Parco; di talchè, pur rivestendo essi interesse generale, occorre considerare che assumono un almeno equivalente rilievo gli interessi pubblici di carattere ambientale tutelati dal contestato regolamento e dal connesso piano del Parco.

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 27 maggio 2013, n. 00830
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