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Illegittimo diniego di concessione di cittadinanza italiana

Stranieri

1. Cittadinanza italiana. Concessione. Carattere ampiamente discrezionale delle determinazioni. 2. Rilevanza di precedenti penali in tema di concessione della cittadinanza penale. Obbligo di motivazione sulla rilevanza del precedente penale e del tempo trascorso. Sussiste. 3. Preavviso di rigetto della domanda di concessione di cittadinanza italiana. Osservazioni dell'interessato. Obbligo di motivazione. Sussiste
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2Q, Sentenza 29 gennaio 2014, n. 01154

Principio

1. Cittadinanza italiana. Concessione. Carattere ampiamente discrezionale delle determinazioni.
1.1. Le determinazioni dell'Amministrazione sulle domande di concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero, che risieda in Italia da oltre dieci anni, e si trovi quindi nella condizione di cui all'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91, sono non vincolate (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 766 e 26 gennaio 2010 n. 282) ma a carattere discrezionale. 
1.2. In tema di concessione della cittadinanza italiana, l'Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale; sicché non può ritenersi illegittimo, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, il provvedimento con il quale viene negata la cittadinanza italiana sulla base di considerazioni di carattere economico patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 1999 n. 1474).
1.3. Il rilascio o il diniego di cittadinanza, concernendo il conferimento di uno status di rilevante importanza pubblica, comporta valutazioni essenzialmente discrezionali, in cui l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico. Lo straniero viene infatti con tale provvedimento inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti ed i doveri che competono ai suoi membri, tra i quali non assume un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali.

2. Rilevanza di precedenti penali in tema di concessione della cittadinanza penale. Obbligo di motivazione sulla rilevanza del precedente penale e del tempo trascorso. Sussiste.
Pur godendo di ampia discrezionalità nel procedimento di concessione della cittadinanza, che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato, l'Amministrazione deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità, non potendo limitarsi alla mera menzione di precedenti penali se questi sono di modesta rilevanza e relativi a fatti lontani nel tempo ovvero che si siano addirittura conclusi con una pronuncia di archiviazione, seppure per prescrizione (cfr. Cons. St., Sez. III, 11 luglio 2011 n. 4159; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 7 febbraio 2013 n. 1378).

3. Preavviso di rigetto della domanda di concessione di cittadinanza italiana. Osservazioni dell'interessato. Obbligo di motivazione. Sussiste.
Dal provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana, l'Amministrazione è tenuta a illustrare il perché, pur resa edotta di documentate contestazioni provenienti dall’interessato e rese in sede di trasmissione delle osservazioni all’atto di preavviso di diniego, non abbia ritenuto di motivare puntualmente sulle circostanze che hanno indotto a non mutare l’iniziale avviso sfavorevole all’accoglimento dell’istanza, non potendosi ritenere a ciò sufficiente un mero richiamo alla circostanza che dette osservazioni non fornissero ulteriori nuovi elementi di valutazione.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2Q, 29 gennaio 2014, n. 01154
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