Accedi a LexEureka

Il rimborso delle spese legali per il pubblico dipendente.

Pubblico impiego

Sul riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente, per avvenuto pagamento delle somme per le quali è previsto il rimborso.
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza 10 novembre 2017, n. 01369

Premassima

1. Il rimborso al pubblico dipendente delle spese legali sostenute in processi civili, amministrativi e penali, previsto ex art. 18, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, è riconosciuto nell'ipotesi di avvenuto pagamento delle somme delle quali è previsto il rimborso.

Principio

1. Il rimborso al pubblico dipendente delle spese legali sostenute in processi civili, amministrativi e penali, statuito ex art. 18, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, è riconosciuto nell'ipotesi di avvenuto pagamento delle somme delle quali è previsto il rimborso.

In tema di rimborso delle spese legali sostenute in processi civili, amministrativi e penali dal pubblico dipendente, si rileva che ex art. 18, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, il ridetto rimborso delle somme è riconosciuto nell'ipotesi di avvenuto pagamento delle stesse. Peraltro si osserva che ai sensi dell’art. 18, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, se il diritto al rimborso al pubblico dipendente delle spese legali sostenute in processi civili, amministrativi e penali trova svolgimento esclusivamente nell’ambito del rapporto di servizio correttamente e legittimamente svolto e nella conseguente esigenza di evitare che facciano carico al dipendente pubblico le spese da questi affrontate per la propria difesa in giudizio in procedimenti cui è stato sottoposto a causa di atti, fatti od omissioni posti in essere nell’adempimento del servizio medesimo, ove il dipendente risulti esente da responsabilità, e pertanto, non abbia fatto altro che adempiere correttamente ai propri doveri d’ufficio nel perseguimento dei fini dell’Amministrazione, solo da quel momento sorge il diritto alla refusione delle spese legali sopportate. Sicché nel caso di specie non può pertanto ritenersi che il proscioglimento da un reato proprio integri di per sé il presupposto della connessione necessaria e diretta con lo svolgimento del servizio di cui all’art. 18, d.l. n. 67 del 1997, in quanto si devono, invece, esaminare le circostanze e la concreta condotta tenuta dal richiedente il rimborso, dalle quali è derivato il procedimento penale e valutare se le stesse siano funzionali al corretto assolvimento del dovere d’ufficio.

 

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 10 novembre 2017, n. 01369
Caricamento in corso