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Il regime di incompatibilità dei farmacisti.

Concorsi pubblici Professioni sanitarie

Sul regime di incompatibilità dei farmacisti relativo all'assegnazione di sedi farmaceutiche per pubblico concorso.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, Sentenza Breve 25 gennaio 2018, n. 00214

Premassima

1. In sede di pubblici concorsi ed in specie per quello relativo all'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, il possesso di quote societarie di un farmacista che si sia aggiudicato, in forma associata, una sede farmaceutica è incompatibile con la sua posizione di titolare di altra farmacia.

Principio

1. In sede di pubblici concorsi ed in specie per quello relativo all'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, il possesso di quote societarie di un farmacista che si sia aggiudicato, in forma associata, una sede farmaceutica è incompatibile con la sua posizione di titolare di altra farmacia.

In riferimento all'assegnazione di sedi farmaceutiche per pubblico concorso, il Collegio ha richiamato il regime delle incompatibilità relativo ai farmacisti, di cui all’art. 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo cui la partecipazione alle società è incompatibile “con la posizione di titolare… di altra farmacia” (lett. b) e “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” (lett. c). Difatti la ratio iuris del citato art. 8 della legge n. 362/1991, relativa alle incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, è quella di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie. Detto divieto deve, peraltro, ritenersi estendibile anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali. Sicché nel caso di specie deve considerarsi legittimo il decreto dirigenziale della Regione che impedisce ai farmacisti che si sono aggiudicati, in forma associata, una sede farmaceutica, il possesso di quote societarie e il contemporaneo status di titolare di altra farmacia.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, 25 gennaio 2018, n. 00214
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