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Il permesso di soggiorno per motivi familiari al convivente straniero.

Sicurezza pubblica Stranieri

Sull' illegittimità del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, opposto allo straniero, per omessa valutazione della sussistenza di motivi familiari.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 31 ottobre 2017, n. 05040

Premassima

1. Deve ritenersi illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, opposto allo straniero, in ragione della mancanza di un reddito minimo idoneo al suo sostentamento sul territorio nazionale laddove, nonostante la sostanziale natura fittizia del rapporto di lavoro, sussiste un rapporto di convivenza evidente e dichiarato, che avrebbe obbligato la Questura a valutare, ex art. 5, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. b), del cit. decreto.

Principio

1. Deve ritenersi illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, opposto allo straniero, in ragione della mancanza di un reddito minimo idoneo al suo sostentamento sul territorio nazionale laddove, nonostante la sostanziale natura fittizia del rapporto di lavoro, sussiste un rapporto di convivenza evidente e dichiarato, che avrebbe obbligato la Questura a valutare, ex art. 5, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. b), del cit. decreto.

E' illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, opposto allo straniero, in ragione della mancanza di un reddito minimo idoneo al suo sostentamento sul territorio nazionale laddove, nonostante la sostanziale natura fittizia del rapporto di lavoro, sussiste un rapporto di convivenza evidente e dichiarato, che avrebbe obbligato la Questura a valutare, ex art. 5, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. b), del cit. decreto. La norma de quo, difatti, anche se introdotta al fine di regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, può applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall’art. 3, comma secondo, Cost., anche al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale, secondo la formula prevista, seppure in riferimento al diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro UE dei suoi familiari in un altro Stato membro, l’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Ciò come chiarito dal Supremo Consesso non risponde solo ad un fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, ormai consacrato, a livello di legislazione interna, anche dall’art. 1, comma 36, l. 20 maggio 2016, n. 76, per quanto qui rileva, sulle convivenze di fatto tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, ma anche alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ove in questa materia, ha chiarito che la nozione di «vita privata e familiare», contenuta nell’art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, comprenda sia le relazioni consacrate dal matrimonio, sia le unioni di fatto nonché, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale. Pertanto, la circostanza che l’attuale legislazione in materia di permessi di soggiorno non sia stata ancora adeguata alle riforme introdotte dalla l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili e di fatto, consentendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, anche al convivente straniero di cittadino italiano, purché ne ricorrano le condizioni, formali e sostanziali, ora previste dalla stessa l. cit. n. 76/2016, non impedisce l’applicazione mediata, anche in via analogica, degli istituti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione per le unioni matrimoniali. 

Cons. St., Sez. 3, 31 ottobre 2017, n. 05040
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