Il divieto di accesso agli impianti sportivi per comportamenti violenti durante gli allenamenti
Sport
Premassima
Principio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, l. 13 dicembre 1989 n. 401 il provvedimento
Daspo può essere adottato nei confronti “delle persone che risultano denunciate
o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque
anni per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, l. 18 aprile 1975,
n. 110, all’art. 5, l. 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, d.l. 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, l. 25 giugno 1993, n. 205,
all’art. 6-bis, commi 1 e 2, e all’art. 6-ter della presente legge, ovvero per
aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o
a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanza abbiano
incitato, inneggiato o indotto alla violenza, (…). Dall’esposizione della
suddetta disposizione emerge chiaramente che le condotte sanzionabili sono sia quelle
realizzate in occasione di una manifestazione sportiva, sia quelle poste in
essere a causa della medesima manifestazione sportiva.
Pertanto, gli episodi di contestazione realizzatesi durante l’allenamento
di una squadra di calcio concorrente alle competizioni previste dalle
federazioni sportive risultano intrinsecamente collegati con le “manifestazioni
sportive”, in ragione di una relazione di causalità concatenante.