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Il cumulo di domande nel processo amministrativo.

Giustizia amministrativa

Sulla prevalenza del rito ordinario ex art. 32 c.p.a. nell'ipotesi di cumulo di domande soggette a riti diversi.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 5 marzo 2018, n. 01328

Premassima

1. In ordine ai rapporti tra il rito ordinario e il rito elettorale si rileva che in caso di cumulo di domande si applica ex art. 32 c.p.a. il rito ordinario.

Principio

1. In ordine ai rapporti tra rito ordinario e rito elettorale si rileva che in caso di cumulo di domande, si applica ex art. 32 c.p.a. il rito ordinario.

Il Supremo Consesso, in ordine ai rapporti tra rito ordinario e quello speciale relativo in specie al “Contenzioso sulle operazioni elettorali”, chiarisce che la regola fissata dall’art. 32 c.p.a. nell'ipotesi per l'appunto di cumulo di domande soggette a riti diversi, prevede la prevalenza del rito ordinario. Quindi la mancanza di un’apposita ed espressa deroga al sopracitato principio non può comportare un’espansione dell’eccezione, ma senza dubbio la validità del criterio generale. All'uopo precisa il Collegio che la cit. regola fissata dall’art. 32 c.p.a. trova un’equivalente previsione nell’art. 40, comma 3, c.p.c., ove si legge testualmente che “Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate o decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442”.  La Sezione ha, quindi, escluso che i due riti siano comparabili, osservando come il rito speciale per il giudizio elettorale costituisce un settore del contenzioso amministrativo, in cui i rilevanti interessi in conflitto sono tradotti in un modello processuale dai forti connotati di specialità rispetto a quello ordinario. Ed infine ha rilevato che l’errata applicazione del rito elettorale in luogo del rito ordinario comporta un vizio della sentenza, che deve essere annullata con rinvio, e non è, pertanto, suscettibile di essere sanato dall’essersi completamente spiegata la difesa delle parti, senza alcuna compromissione delle garanzie del contraddittorio.

Cons. St., Sez. 3, 5 marzo 2018, n. 01328
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