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Giurisdizione e silenzio

Giurisdizione e competenza Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Inammissibilità del ricorso avverso il silenzio della PA allorquando l'inerzia riguardi posizioni di diritto soggettivo
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza 27 settembre 2013, n. 02065

Principio

L'ambito di applicazione dell'art. 31 c.p.a.. L'art. 21 bis L. Tar.


1. E' inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso avverso il silenzio promosso ai sensi dell'art. 31 c.p.a., allorquando il rapporto giuridico sottostante riguardi posizioni di diritto soggettivo, anche nel caso in cui sia riscontrabile un'ipotesi di giurisdizione esclusiva.

2. Già secondo la giurisprudenza facente applicazione dell'art. 21 bis L. Tar, il ricorso avverso l'inerzia dell'amministrazione non è un rimedio di carattere generale e, come tale, sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del G.A.: trattasi, invero, di un istituto giuridico relativo all'esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa autoritativa (Cons. St., sez. V, 210/2011).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 27 settembre 2013, n. 02065
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