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Giudizio di ottemperanza

Giustizia amministrativa

L’accertamento della mancata esecuzione del giudicato quale presupposto per la procedibilità dell’azione di ottemperanza.
T.A.R. Marche, Sez. 1, Sentenza 25 ottobre 2013, n. 00737

Principio

1. L’accertamento della mancata esecuzione del giudicato quale presupposto per la procedibilità dell’azione di ottemperanza.
1.1. Il giudizio di ottemperanza al giudicato costituisce esercizio di giurisdizione estesa al merito, per la verifica dell’adeguamento della realtà materiale e giuridica alla regola contenuta nella pronuncia giurisdizionale coperta dal giudicato.
Pertanto, in sede di ottemperanza al giudicato, il giudice deve anzitutto accertare quale sia l’obbligo che scaturisce dalla sentenza della cui ottemperanza si controverte, nonché se la condotta tenuta dall’amministrazione sia idonea a dare corretta attuazione al vincolo sorto dal giudicato.
Nel caso in cui accerti l’inottemperanza al giudicato, il giudice dispone le opportune misure esecutive, anche in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
1.2. L’emanazione di misure esecutive in sostituzione dell’amministrazione non comporta l’esercizio di poteri di amministrazione attiva, giacché il giudizio di ottemperanza rimane espressione della funzione giurisdizionale, quale attuazione della legge, come inveratasi nella sentenza coperta dal giudicato.
Per tale ragione, l’ambito oggettivo del giudizio di ottemperanza è delimitato dal contenuto dell’obbligo che scaturisce dalla sentenza passata in giudicato e non può estendersi sino a coprire spazi dell’azione amministrativa sui quali la sentenza non ha statuito, anche considerato che il giudicato amministrativo, formatosi sulle sentenze rese in sede di giurisdizione di legittimità, non è soggetto al principio per il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Di conseguenza, deve essere dichiarato improcedibile il ricorso promosso per l’ottemperanza di una sentenza da cui scaturisca un vincolo che attiene esclusivamente all’an del potere sostitutivo e non anche al quomodo (giacché il dictum giurisdizionale esula dalla fissazione di qualsivoglia indicazione riguardo alla scelta delle modalità concrete dell’esercizio del suddetto potere), quando, come nel caso di specie, l’amministrazione abbia già provveduto ad esercitare detto potere nominando un commissario ad acta.

T.A.R. Marche, Sez. 1, 25 ottobre 2013, n. 00737
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