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Giudizio di ottemperanza

Giustizia amministrativa

Inammissibilità del giudizio di ottemperanza con riferimento ad un provvedimento di sanatoria intervenuto a seguito dell’annullamento giudiziale dell’originario titolo edilizio per mero vizio formale.
T.A.R. Veneto, Sez. 2, Sentenza Breve 10 ottobre 2013, n. 01156

Principio

Inammissibilità del giudizio di ottemperanza con riferimento ad un provvedimento di sanatoria intervenuto a seguito dell’annullamento giudiziale dell’originario titolo edilizio per mero vizio formale.
A seguito dell’accertamento in sede giudiziale di un vizio formale del provvedimento (nel caso di specie si trattava di concessione edilizia annullata per difetto di motivazione), sussiste il solo obbligo dell’Amministrazione, a seguito della nuova istanza dell’interessato (qui di sanatoria, avendo il titolare della concessione annullata già medio tempore costruito l’opera), di rideterminarsi su di essa con una nuova valutazione idonea a non riprodurre il medesimo vizio in sede di adozione del nuovo provvedimento finale. Ne consegue – quanto al caso di specie - che l’emanazione del permesso di sanatoria non può essere considerato un atto elusivo della precedente sentenza di annullamento dell’originario titolo edilizio (salvo che esso replichi il medesimo difetto di motivazione), potendo così esso essere contestato solo con un nuovo ricorso e non tramite il giudizio di ottemperanza.

T.A.R. Veneto, Sez. 2, 10 ottobre 2013, n. 01156
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