Giudizio di legittimità costituzionale sul costo complessivo del servizio di smaltimento dei rifiuti da imputare alla tariffa a carico di utente finale
Giurisdizione e competenza
Premassima
La questione di
legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, L. reg. Emilia Romagna n. 23
del 23 dicembre 2011 è non manifestamente infondata e rilevante, relativamente
agli artt. 23, 117 comma 2, Cost., in quanto relaziona i “costi effettivi” con
gli “introiti” specie nell’individuazione del costo complessivo del servizio di
smaltimento dei rifiuti da imputare alla tariffa a carico dell’utente finale.
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe il Supremo Consesso ha riportato all’attenzione
la disciplina di cui all’art. 16, comma 1, l. reg. Emilia Romagna n. 23
dicembre 2011, il quale dispone: “In presenza di un soggetto privato
proprietario dell’impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di
smaltimento dei rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lettera z), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti
urbani classificati R1 ai sensi dell’Allegato C, Parte IV, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, l’affidamento della gestione del servizio dei
rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella
regolazione pubblica del servizio. A tal fine l’Agenzia individua dette specificità,
regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio
e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare
a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti”.
Ai sensi e per gli effetti della norma ut supra, è stabilito ai fini
de quibus un richiamo generico ad ogni posta attiva dell’impresa, considerando
nella posta reddituale positiva gli incentivi per l’energia prodotta da fonte
rinnovabile, che concretamente configurano un “introito”, ossia un incremento
economico tangibile.
Tuttavia, trattasi di incentivi somministrati al fine di consentire, a forme
di produzione di energia ambientale congrue con la loro matrice proveniente
dallo smaltimento di rifiuti, di risultare ragionevoli dal punto di vista
economico. Sostanzialmente, il fine ultimo perseguito dalla relativa disciplina
è la “tutela dell’ambiente”, la cui esclusiva legislazione statale può costituire
un ostacolo all’introduzione di una normativa operata da una Regione che, de
facto, si inserisce fra il destinatario formale dell’incentivo e l’incentivo
medesimo, deviando ex post gli effetti economici del suddetto incentivo verso
altro soggetto, la collettività utente del servizio.
In conclusione, in ragione del controllo di costituzionalità delle leggi
accentrato, proprio del nostro ordinamento, il Consesso rimette la questione
alla Corte costituzionale, la quale ha il potere di individuare l’esclusiva
competenza legislativa statale della materia in specie.