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Giudizio di idoneità del personale della Polizia di Stato

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

Sulla ammissibilità della sottoposizione del personale della Polizia di Stato a giudizio di idoneità nel corso del rapporto di lavoro.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1T, Sentenza 27 maggio 2013, n. 05287

Principio

1. Sulla ammissibilità della sottoposizione del personale della Polizia di Stato a giudizio di idoneità nel corso del rapporto di lavoro.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha facoltà di sottoporre i propri dipendenti al giudizio di idoneità pure al di fuori del momento iniziale del reclutamento, poiché ciò obbedisce alla necessità di assicurare che anche nel corso del rapporto di lavoro permangano i requisiti richiesti per il servizio di polizia, particolarmente delicato, anche in considerazione delle caratteristiche offensive dell’armamento individuale e di reparto necessario per l’espletamento dei relativi compiti.
2. Sulla applicabilità dell'art. 2, comma 3, del D.M. 198/2003 nel caso di dipendente della Polizia di Stato che non abbia prestato servizio per 4 anni.
Nello specifico, può integrare una delle circostanze, in presenza delle quali l’art. 2, comma 3, del D.M. 30.6.2003, n. 198 consente all’amministrazione di richiedere, seppur motivatamente, “il giudizio di idoneità al servizio”, il fatto che il dipendente non abbia prestato servizio per quattro anni, restando quindi per molto tempo lontano dal Corpo della Polizia di Stato.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1T, 27 maggio 2013, n. 05287
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