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Gare al prezzo più basso

Contratti pubblici

Oneri aziendali di sicurezza. Eterointegrazione della lex specialis di gara. Sui criteri che debbono essere seguiti dalle Stazioni appaltanti nella determinazione della base d'asta nelle procedure di gara al prezzo più basso
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 12 dicembre 2013, n. 05981

Principio

1. Oneri aziendali di sicurezza. Eterointegrazione della lex specialis di gara.
Nelle gare pubbliche, quanto agli oneri aziendali di sicurezza, l’obbligo delle imprese di farne specifica indicazione nell’offerta economica anche per gli appalti di servizi e forniture, ai sensi degli artt. 86, co. 3 bis, ed 87, co. 4, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii., discende direttamente dalla legge, che integra il bando il quale a sua volta, perciò, non è di per sé illegittimo se non sottolinea tale obbligo (cfr. Cons. St., III, 3 luglio 2013, n. 3565). Nondimeno, la mancata esplicitazione nel bando dell’obbligo di indicare nell'offerta gli oneri aziendali in tema di sicurezza, potrebbe essere censurabile dalla concorrente esclusa per non aver provveduto all’indicazione.

2. Sui criteri che debbono essere seguiti dalle Stazioni appaltanti nella determinazione della base d'asta nelle procedure di gara al prezzo più basso.
2.1. L’art. 89 D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale «al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti (…) le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile», esprime null’altro che il generalissimo principio dell’economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, cui deve conformarsi l’agire della P.A., in modo da garantire il conseguimento dell’interesse pubblico specifico perseguito e dell’interesse pubblico generale, anche nel campo dei contratti pubblici; trattasi di principio da sempre immanente nell’ordinamento, del quale la legificazione ad opera dell'art. 1 della legge n. 241/1990 non è che la mera formalizzazione normativa.
2.2. Illegittimamente la Stazione appaltante, nella determinazione del prezzo posto a base d’asta, tiene conto della consistenza degli stanziamenti di bilancio e quindi a contingenti ragioni di carattere politico-finanziario, senza aver previamente verificato i costi dei servizi e che i contratti in corso con il prezzo posto a base d'asta fossero stati correttamente eseguiti o non avessero, invece, dato luogo a criticità riconducibili proprio alla non remuneratività del corrispettivo. 
2.3. Nella determinazione del prezzo posto a base d'asta occorre quindi che la Stazione operi una ponderazione tecnico discrezionale così come previsto dall'art. 89 cod. contratti, da operarsi sulla scorta di un’adeguata istruttoria volta all’acquisizione di significativi elementi di valutazione. La discrezionalità tecnica che connota la fissazione del valore della base d'asta non implica una mera scelta di convenienza ed opportunità, ma attinge ad una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche: andamento del mercato nel settore di cui trattasi, tecnologie che le ditte devono adoperare nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, numero di dipendenti che devono essere impiegati, rapporto qualità-prezzo per ogni servizio, livelli prestazionali.
2.4. Ai fini di evitare un’esecuzione del servizio oggetto della gara pubblica di appalto negligente con probabile insorgere di contenzioso, nonché della stessa permanenza dell’affidatario sul mercato, appare indispensabile che la Stazione appaltante, nella determinazione del prezzo a base d'asta, consenta all'affidatario di conseguire un sia pur minimo utile (oltre alla copertura delle spese generali), anche per il caso in cui l’aggiudicatario sia un’organizzazione priva di scopi di lucro, tenuto anche conto che gli effetti negativi di una cattiva esecuzione e la scomparsa del soggetto dal mercato vanificherebbero gli eventuali sperati vantaggi e ricadute positive su qualificazione, pubblicità e curriculum.

Cons. St., Sez. 3, 12 dicembre 2013, n. 05981
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