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GOVERNO DEL TERRITORIO

Urbanistica e edilizia

Sul carattere conformativo del vincolo di piano regolatore a «verde pubblico attrezzato»
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Sentenza 28 maggio 2013, n. 00770

Principio

Sul carattere conformativo del vincolo di piano regolatore a «verde pubblico attrezzato».
1. Il carattere conformativo dei vincoli di piano regolatore generale non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica; di contro il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, nr. 4662; id., 23 settembre 2008, nr. 4606)".
2. Il vincolo di piano regolatore a «verde pubblico attrezzato» non ha natura espropriativa, qualificandosi come vincolo di natura conformativa della proprietà conseguente alla zonizzazione effettuata dagli strumenti urbanistici per definire i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo limitazioni in funzione dell’interesse pubblico generale (Consiglio di Stato Sez. IV,12 maggio 2010, n. 2843). Pertanto, deve considerarsi conformativo, e come tale non soggetto a decadenza, il vincolo con cui un determinato terreno è classificato come "verde attrezzato" (Così, Tar Napoli 2398 - 3 maggio 2010 -Sez. II, ma cfr. anche Tar Napoli 7606 - 19 giugno 2003 - Sez. Unica), in quanto non comporta né l’ablazione dei suoli né il sostanziale svuotamento dei diritti dominicali di natura privata insistenti su di essi: ciò che è sufficiente per escludere che possa trattarsi di vincolo sostanzialmente espropriativo e/o preordinato all’esproprio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, nr. 2116; Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012, nr. 244).

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 28 maggio 2013, n. 00770
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