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Forze armate: indennità di trasferimento.

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

Sulla distanza minima che deve intercorrere tra la nuova e la vecchia sede di lavoro ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento a favore del personale di cui all’art. 1, L.29 marzo 2001, n.86.
T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, Sentenza 22 luglio 2013, n. 00662

Premassima

Sulla distanza minima che deve intercorrere tra la nuova e la vecchia sede di lavoro ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento a favore del personale di cui all’art. 1, L.29 marzo 2001, n.86.
Successivamente all'entrata in vigore della L.29 marzo 2001, n.86, il personale di cui all'art. 1 di tale legge (il personale volontario coniugato ed il personale in servizio permanente  delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare  e  civile,  gli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti  di complemento in ferma dodecennale nonché il  personale appartenente alla  carriera  prefettizia,  trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio  sita in un comune diverso da quello di provenienza) ha diritto ad ottenere l'indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza. E comunque, già nel vigore della L. n. 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenzache l'indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca appunto l'elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento.

T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, 22 luglio 2013, n. 00662
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