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Fascia di rispetto stradale

Urbanistica e edilizia Trasporti

Fascia di rispetto stradale. Aree in sopraelevazione. Esclusione.
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 15 settembre 2014, n. 01567

Principio

Fascia di rispetto stradale. Aree in sopraelevazione. Esclusione.

1. La fascia di rispetto stradale, in base all’art. 3, punto 22, del vigente codice della strada, va identificata come la porzione di area immediatamente contigua al confine stradale, posta all'esterno della sede stradale. 
2. Le aree in sopraelevazione, poste al di sopra del piano della carreggiata non possono ritenersi rientranti nella ridetta fascia di rispetto. L’assunto trova conferma: a) nel Decreto Interministeriale n. 1404/1968, attuativo dell'art. 41 septies L. n. 1150/1942, che, in materia di distanze, dispone che le distanze debbano muoversi dal ciglio della strada e misurarsi in proiezione orizzontale (art. 4); b) nel successivo D.M. Infrastrutture e Trasporti del 05.11.2012, che per le strade in galleria non annovera tra gli elementi costitutivi le fasce di rispetto stradale; c) dalle Circolari ANAS che, per le gallerie, prevedono un c.d. “franco” di ml. 13, rispetto al punto di massima altezza delle gallerie, come unica zona di rispetto, che riguarda le aree sovrastanti.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 15 settembre 2014, n. 01567
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