Accedi a LexEureka

Espropriazione senza opere di strada privata

Espropriazione per pubblica utilità Giustizia amministrativa

1. Espropriazione per pubblica utilità. Finalità. È un mezzo e non un fine. Senza opere. Ammissibilità. Condizioni: a) nuova e diversa utilizzazione del bene appreso; b) previsione normativa attributiva del potere. 2. (segue): strumento urbanistico comunale. Variante. Espropriazione di strada privata al fine di renderla pubblica. Sviamento. Sussiste. Illegittimità. 3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Natura del rimedio. Carattere impugnatorio. Cumulabilità della domanda risarcitoria. Inammissibilità
Cons. St., Sez. 1, Parere Definitivo 25 maggio 2012, parere n. 02522

Principio

1. Espropriazione per pubblica utilità. Finalità. È un mezzo e non un fine. Senza opere. Ammissibilità. Condizioni: a) nuova e diversa utilizzazione del bene appreso; b) previsione normativa attributiva del potere.
1.1. L’articolo 42, terzo comma, della Costituzione stabilisce che «la proprietà privata può essere, nei casi stabiliti dalla legge ... espropriata per motivi di interesse generale», con riferimento quindi a una finalità più ampia di quella dell’esecuzione di un’opera pubblica, per la quale normalmente e prevalentemente si ricorre all’espropriazione e in vista della quale l’espropriazione era disciplinata dalla legge. 
1.2. La finalità dell’espropriazione per pubblica utilità deve consistere pur sempre in qualcosa di ulteriore rispetto all’espropriazione, la quale è un mezzo e non un fine (a differenza della limitazione – senza indennizzo – dell’estensione della proprietà terriera privata, prevista dall’articolo 44 Cost.); senza di che l’espropriazione si ridurrebbe a un’espoliazione, in contrasto con il secondo comma dell’articolo 42, secondo cui «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge».
1.3. L'art. 1 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ha organicamente previsto la possibilità espropriare in assenza di opere da realizzare consentendo l’espropriazione per pubblica utilità, anche a favore di privati, per l’utilizzazione di beni o di terreni di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione; l'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 327/2001 prevede inoltre casi, connessi con la realizzazione di piani urbanistici, di espropriazioni necessarie per sistemare o armonizzare un’area anche senza opere sulla porzione espropriata.
1.4. Dalla normativa in subiecta materia si ricava che l'espropriazione per pubblica utilità in assenza di opere sia ammissibile sempreché: 1) l’espropriazione sia finalizzata a una nuova e diversa utilizzazione dell’area privata (un “intervento”); 2) che la pubblica utilità dell’intervento sia sancita da una legge o da un regolamento.

2. (segue): strumento urbanistico comunale. Variante. Espropriazione di strada privata al fine di renderla pubblica. Sviamento. Sussiste. Illegittimità.
È illegittima sotto il profilo di eccesso di potere per sviamento la deliberazione comunale, con cui viene approvata una variante parziale allo strumento urbanistico, volta ad espropriare una strada privata al solo fine di renderla pubblica, sostituendo il proprietario privato col comune, ossia con la sola finalità di privare della proprietà il relativo titolare. Non solo non esiste una base legislativa per tale operazione, ma al contrario con essa si viene a negare la possibilità, prevista dall’ordinamento, che le strade siano di proprietà privata; né vale, a legittimare tale operazione, il fatto che essa sia compiuta per tramite di una variante al piano regolatore, perché essa rimane pur sempre soltanto l’ablazione di una proprietà privata senz’altra pubblica utilità.

3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Natura del rimedio. Carattere impugnatorio. Cumulabilità della domanda risarcitoria. Inammissibilità.
Il ricorso al Presidente della Repubblica è un rimedio di tipo impugnatorio, finalizzato al mero annullamento dell’atto amministrativo illegittimo; ne consegue l’inammissibilità del ricorso straordinario avente ad oggetto domande ulteriori, come quella di risarcimento di danni (cfr. Cons. St., sez. I, 6 marzo 2002 n. 492 e 29 marzo 2004 n. 1184), estranea all’ambito di cognizione ammesso dalla disciplina vigente in materia di ricorso straordinario (cfr. Cons. St., sez. III, pareri 5 febbraio 2002 n. 1784/01 e 28 luglio 2003 n. 3568/02).

Cons. St., Sez. 1, 25 maggio 2012, parere n. 02522
Caricamento in corso