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Espropriazione di beni demaniali

Espropriazione per pubblica utilità Demanio e patrimonio

1. Beni indisponibili. Espropriazione per pubblica utilità. Presupposti. 2. Beni demaniali. Espropriazione. Sdemanializzazione. Necessità. Autorità competente. È quella titolare del bene. Diniego di sdemanializzazione. Azione di accertamento della perdita della natura demaniale. Ammissibilità. 3. Espropriazioni per pubblica utilità. Riparto competenze tra Stato, Regioni e Province Autonome. Principi fondamentali che regolano la materia. Limiti della potestà legislativa concorrente. Procedimento espropriativo accelerato e/o semplificato. Motivazione della scelta del ricorso alla procedura “semplificata”. Necessità
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, Sentenza 22 aprile 2014, n. 00420

Principio

1. Beni indisponibili. Espropriazione per pubblica utilità. Presupposti.
1.1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, l’Amministrazione che intende realizzare un'opera di pubblica utilità deve, per poter procedere all’acquisizione di beni del patrimonio indisponibile appartenenti ad altri enti, provvedere all’adozione di uno specifico atto in cui, attraverso una puntuale comparazione degli interessi contrapposti, alla conservazione della funzione in atto e all’utilizzo dei beni per uno scopo diverso, sia dato espressamente conto della prevalenza di quello connesso alla realizzazione della nuova opera pubblica o di pubblica utilità. 
1.2. La motivazione dell'atto, con cui l'autorità espropriante intende procedere all’acquisizione di beni del patrimonio indisponibile appartenenti ad altri enti, deve essere particolarmente forte ed articolata laddove l’espropriazione avvenga a favore di soggetti privati, seppur per la realizzazione di un’opera di pubblico interesse e deve consentire di desumere con chiarezza, oltre che le ragioni per cui la nuova opera di pubblica utilità sia maggiormente rispondente all’interesse pubblico, il perché sia necessaria o comunque irrinunciabile l’inclusione di beni già destinati ad una funzione pubblica tra le aree interessate dalla realizzazione della nuova opera pubblica.

2. Beni demaniali. Espropriazione. Sdemanializzazione. Necessità. Autorità competente. È quella titolare del bene. Diniego di sdemanializzazione. Azione di accertamento della perdita della natura demaniale. Ammissibilità.
Nel caso di beni demaniali, l'espropriazione di essi non può che avvenire ex art. 4, comma 1°, d.P.R. n. 327/2001 e cioè previa sdemanializzazione. A fronte di rigetto dell’istanza di sdemanializzazione, all'Autorità espropriante non resta che impugnare la manifestazione di volontà dell’ente proprietario in senso negativo, non essendo prevista alcuna altra possibilità dall’ordinamento, se non quella, percorsa talvolta dalla giurisprudenza di ritenere ammissibile un’azione volta ad accertare la perdita della natura demaniale del bene per effetto dell’abbandono, in via di fatto, della sua funzione tipica.

3. Espropriazioni per pubblica utilità. Riparto competenze tra Stato, Regioni e Province Autonome. Principi fondamentali che regolano la materia. Limiti della potestà legislativa concorrente. Procedimento espropriativo accelerato e/o semplificato. Motivazione della scelta del ricorso alla procedura “semplificata”. Necessità.
La possibilità, per il legislatore regionale, di individuare alcune particolari opere per le quali possa essere fatto ricorso ad un procedimento espropriativo accelerato e/o semplificato ex artt. 22 e ss. d.P.R. n. 327/2001, non integra la violazione dei principi fondamentali che regolano la materia e può, dunque, essere fatta rientrare nei limiti della potestà legislativa concorrente. Ciononostante, non può essere superato il principio fondamentale della materia per cui l’amministrazione procedente è tenuta a dare conto e motivare la propria scelta del ricorso alla procedura “semplificata”, in specie laddove il fatto che ricorra una delle condizioni legittimanti non può essere oggettivamente dimostrato, ma richiede un’attività discrezionale di qualificazione dell’opera. 

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, 22 aprile 2014, n. 00420
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