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Esposizione di crocifisso in aule scolastiche

Istruzione pubblica

Inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire del ricorso avverso ordinanze sindacali impositive dell'obbligo di esporre il crocifisso in aule scolastiche di proprietà comunali
Cons. St., Sez. 1, Parere Definitivo 7 maggio 2013, parere n. 02208

Principio

Inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire del ricorso avverso ordinanze sindacali impositive dell'obbligo di esporre il crocifisso in aule scolastiche di proprietà comunali.

È inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, consistendo, in definitiva, in un’azione popolare, fuori dei casi in cui è ammessa, il ricorso proposto da chi dichiara di agire quale cittadino del Comune il cui sindaco abbia imposto con proprie ordinanze di mantenere o, eventualmente, ripristinare il crocifisso nelle aule delle scuole ubicate in edifici di proprietà comunale. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre infatti allegare specifiche posizioni rispetto agli atti impugnati, ossia una situazione di contatto tra l’astratta libertà di culto e la decisione dell’amministrazione, rappresentato – ad esempio – dalla frequentazione della Scuola da parte del figlio. Né può ritenersi che il fondamento sostanziale dell’azione sia ravvisabile in una posizione di interesse diffuso, poiché, in disparte la possibilità di qualificare in questi termini l’interesse alla neutralità dell’arredo scolastico rispetto alla religione, mancherebbero i requisiti per affermarne la titolarità in capo al ricorrente.

Cons. St., Sez. 1, 7 maggio 2013, parere n. 02208
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