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Esecuzione in danno

Urbanistica e edilizia Giurisdizione e competenza

Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo in tema di controversie relative a ingiunzione di pagamento dell'importo anticipato dall'Amministrazione per la c.d. esecuzione in danno, a seguito dell'inottemperanza di un ordine di demolizione di abuso edilizio
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 29 gennaio 2014, n. 00206

Principio

Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo in tema di controversie relative a ingiunzione di pagamento dell'importo anticipato dall'Amministrazione per la c.d. esecuzione in danno, a seguito dell'inottemperanza di un ordine di demolizione di abuso edilizio.

1. Tra le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. f), c.p.a., rientrano anche quelle relative alla contestazione dell'an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia, cui è assimilabile l'ingiunzione di pagamento dell'importo anticipato dall'Amministrazione per la c.d. esecuzione in danno, a seguito dell'inottemperanza di un ordine di demolizione di abuso edilizio (T.A.R. Napoli sez. III, 16 gennaio 2012, n. 195).
2. L’esecuzione a spese dell’interessato è una componente dell’azione amministrativa autoritativa, che si articola nell’ordinanza, nell’inottemperanza da parte del destinatario, nella successiva esecuzione d’ufficio e nel recupero delle spese sostenute; l’aspetto economico finanziario è senza dubbio una componente dell’azione amministrativa.
3. La pretesa al recupero delle spese sostenute per l’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza di demolizione concorre alla soddisfazione dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio tutelato con la ordinanza ineseguita dal privato, partecipa quindi della natura autoritativa dell’azione amministrativa ed è perciò soggetta alla cognizione del giudice amministrativo.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 29 gennaio 2014, n. 00206
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