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Esecuzione forzata

Giustizia amministrativa

Obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo come condizione di ammissibilità dell'esecuzione forzata nel caso delle obbligazioni pecuniarie
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 2, Sentenza Breve 30 settembre 2013, n. 02342

Principio

Obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo come condizione di ammissibilità dell'esecuzione forzata nel caso delle obbligazioni pecuniarie.
Nonostante il disposto di cui al comma terzo dell’art. 115 cod. proc. amm. – che recita: “ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva” -, nei casi di obbligazioni pecuniarie è invece necessaria l’osservanza dell’art. 14, comma primo, d.l. n. 669/1996, conv. l. n. 30/1997 , secondo cui  va ritenuta obbligatoria, sempre e in ogni caso, la preventiva notifica del titolo esecutivo, come condizione di ammissibilità dell'esecuzione forzata. Di talché,  limitatamente a tale tipo di obbligazioni, senza la preventiva notifica del titolo e finché pende il termine conseguente, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata in nessuna forma: né per espropriazione, ai sensi del codice di procedura civile; né in sede di ottemperanza, ai sensi del codice del processo amministrativo; in carenza della preventiva notificazione del titolo pertanto, l'esecuzione - in qualunque forma e sede essa sia stata intrapresa - è inammissibile; ovvero, se sia stata attivata nella pendenza del termine predetto, è improcedibile fino alla sua infruttuosa scadenza ed, in ogni caso, la ragione ostativa dell'esecuzione forzata è soggetta a rilievo d'ufficio, afferendo a una condizione dell'azione.

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 2, 30 settembre 2013, n. 02342
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