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Esclusa la richiesta risarcitoria avanzata da una giocatrice di pallavolo.

Sport Giustizia amministrativa

Sulla esclusione della richiesta risarcitoria da c.d. perdita da chance avanzata da una pallavolista, sospesa per la durata di sei mesi da ogni attività, per aver proferito frasi ingiuriose contro il proprio tecnico federale.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 22 giugno 2017, n. 03065

Premassima

Oggetto della tutela risarcitoria riconosciuto dapprima dalla giustizia sportiva, ed in seguito da quella amministrativa, non riguarda la pretesa tutela patrimoniale di asseriti interessi economici personali inerenti a contratti individuali con terzi, ma la ridetta salvaguardia del giudice amministrativo assume la veste, invece, di uno strumento sussidiario di protezione  di beni giuridici indisponibili rispetto ai quali non sia stata accordata una reale tutela ad opera della medesima giustizia amministrativa.

Principio

Oggetto della tutela risarcitoria riconosciuto dapprima dalla giustizia sportiva, ed in seguito da quella amministrativa, non riguarda la pretesa tutela patrimoniale di asseriti interessi economici personali inerenti a contratti individuali con terzi, ma la ridetta salvaguardia del giudice amministrativo assume la veste, invece, di uno strumento sussidiario di protezione  di beni giuridici indisponibili rispetto ai quali non sia stata accordata una reale tutela ad opera della medesima giustizia amministrativa.
In sede di tutela risarcitoria, si rileva che oggetto della stessa riconosciuto dapprima dalla giustizia sportiva, ed in seguito da quella amministrativa, incaricata al fine di rimediare i vizi della prima in ordine alle posizioni giuridiche soggettive processuali indisponibili, non riguarda la pretesa tutela patrimoniale di asseriti interessi economici personali inerenti a contratti individuali con terzi, ma la ridetta salvaguardia del giudice amministrativo assume la veste, invece, di uno strumento sussidiario di protezione  di beni giuridici indisponibili rispetto ai quali non sia stata accordata una reale tutela ad opera della medesima giustizia amministrativa. Sicché ne deriva, che essa deve corrispondere, nei limiti della tutela per equivalente, alla ragione oggettiva dell'iniziale giudizio sportivo e deve essere funzionalizzata ad un ristoro del diritto o dell'interesse fondamentale, la cui salvaguardia era stata ab origine avanzata inutilmente al giudice sportivo (Nel caso di specie è stato escluso ad una pallavolista il risarcimento dei danni richiesti per i mancati guadagni, cd. perdita di chance, seguiti ad una squalifica della durata di sei mesi irrogata dagli organi di giustizia federale, per aver la stessa aggredito verbalmente ed in pubblico il proprio tecnico federale, nonché per aver attraverso l'utilizzo dei social network, proferito frasi offensive ed ingiuriose nei confronti del direttore tecnico delle squadre nazionali femminili).

Cons. St., Sez. 5, 22 giugno 2017, n. 03065
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