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Esame di abilitazione alla professione forense: la validità del voto numerico

Professione forense

Sulla validità del voto numerico espresso dalla commissione esaminatrice demandata alla correzione degli elaborati degli aspiranti avvocati.
Cons. St., Sez. P, Decisione Plenaria/SENTENZA 20 settembre 2017, n. 00007

Premassima

1. In tema di esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, si rileva che per il tenore letterale dell'art. 49 della L. 247/2012, i provvedimenti della commissione  esaminatrice degli aspiranti avvocati, i quali rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche allorquando si fondano su voti numerici.

Principio

1. In tema di esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, si rileva che per il tenore letterale dell'art. 49 della L. 247/2012, i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, i quali rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche allorquando si fondano su voti numerici.
In tema di esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, si ritiene che la previsione di cui all'art. 49 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, esclude l'applicazione dell'art. 46, comma quinto, della cit. L. 247/2012, non apparendo la surriferita norma per nulla affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza o irrazionalità.
Tra l'altro, in generale, deve osservarsi che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una disposizione contraria, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicurando altresì la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile, nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto.
Sicché ne consegue, tenuto conto della specialità della materia de quo, che per il tenore letterale dell'art. 49 della L. 247/2012, i provvedimenti della commissione  esaminatrice degli aspiranti avvocati, i quali rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati dalla stessa commissione, senza necessità di fornire ulteriori spiegazioni o chiarimenti, giacché il voto appare sufficiente a garantire la trasparenza della valutazione.

Cons. St., Sez. P, 20 settembre 2017, n. 00007
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