Accedi a LexEureka

Esame di Stato abilitazione professionale

Professione forense Concorsi pubblici

1. Avvocato. Esame di Stato per l'abilitazione professionale. Correzione prove scritte. Mera attribuzione di punteggio numerico. Difetto di motivazione. Sussiste. 2. (segue): applicabilità di criteri valutativi non ancora entrati in vigore. Discriminazione sul base del mero dato cronologico. Non sussiste. Interpretazione costituzionalmente orientata: valutazione complessiva dell'ordinamento.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, Ordinanza Sospensiva 4 settembre 2014, ord. n. 00404

Principio

1. Avvocato. Esame di Stato per l'abilitazione professionale. Correzione prove scritte. Mera attribuzione di punteggio numerico. Difetto di motivazione. Sussiste.
1.1. In relazione al verbale di correzione delle prove scritte dell'esame di avvocato sussiste difetto di motivazione, tenuto conto del fatto che, nella predeterminazione dei criteri di correzione, la commissione esaminatrice per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non ha definito i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, donde quest’ultimo non è in grado di apparire da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, in mancanza della specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza. Tale modus operandi, invero, oltre ad impedire al candidato un’idonea difesa delle proprie ragioni dinanzi al giudice – seppure nei limiti del sindacato che questi può esercitare sulla valutazione di merito espressa sulle prove di esame –, argomentando, ad esempio, su palesi vizi logici o giuridici in cui questa potrebbe essere incorsa nella correzione, impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli asseriti errori in cui è incorso, conoscenza che potrebbe impedirgli di reiterarli in un successivo esame cui volesse partecipare (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, ord. 4 agosto 2014 n. 3680 ed altre ivi citate, nonché Sez. I, ord. 18 luglio 2013 n. 7289);
1.2. La necessità di assicurare che il risultato numerico di inidoneità, pur autorizzato dalla norma, rappresenti la logica e necessitata conseguenza dell’applicazione dei criteri legalmente dati e non sia invece espressivo di travisamento, contraddizione o dell’adozione di altri criteri irragionevolmente restrittivi è avvertita nella legislazione più recente ed in particolare nell’art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, secondo cui la commissione “annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;
1.3. Con la riforma dell’ordinamento forense è stato recepito il principio generale di origine comunitaria secondo cui l’accesso a una professione regolamentata deve essere subordinato a condizioni chiare e inequivocabili (v. art. 15, comma 1-d, del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59). Il possesso di un’adeguata preparazione teorico-pratica è certamente una condizione chiara e inequivocabile, ma perché la norma raggiunga il suo effetto le medesime caratteristiche devono essere presenti nel provvedimento che accerta la mancanza di preparazione e nega l’accesso alla professione. L’art. 46, comma 5, della legge 247/2012, evidentemente per non rendere troppo gravoso il lavoro di correzione, prevede un obbligo di motivazione attenuato, in quanto non esige un vero e proprio giudizio analitico, ma richiede che il voto trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati (correzione parlante). In altri termini, l’aspirante avvocato deve essere messo in grado di comprendere quali passaggi delle proprie argomentazioni siano stati ritenuti adeguati e quali invece criticati o giudicati erronei” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, ord. 4 agosto 2014 n. 581);

2. (segue): applicabilità di criteri valutativi non ancora entrati in vigore. Discriminazione sul base del mero dato cronologico. Non sussiste. Interpretazione costituzionalmente orientata: valutazione complessiva dell'ordinamento. 
La sopravvenienza di cui all’art. 46 l. 31 dicembre 2012 n. 247, il quale richiede che, nella correzione delle prove scritte del concorso di abilitazione per avvocato, il voto trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati (correzione parlante), permette di fondare un’interpretazione evolutiva costituzionalmente orientata della regola, per non discriminare fattispecie del tutto identiche, salvo che per il dato cronologico (perché verificatesi prima o dopo l’entrata in vigore della norma), rientrando nei poteri dell’interprete tener conto dello sviluppo storico degli istituti che egli è chiamato ad applicare, attribuendo ad essi il significato più consono alla struttura complessiva dell’ordinamento vigente, alla luce dei principi e dei valori espressi dalla Costituzione (cfr. C. cost. 23 aprile 1998 n. 140) anche a volersi prescindere dalla questione dell’immediata applicabilità della detta disposizione, ex art. 49 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 – non vertendosi stricto sensu nella materia delle prove scritte e prove orali od in quella delle modalità di esame (oggetto di entrata in vigore differita), ma riguardando, più propriamente, la materia della valutazione delle prove medesime.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, 4 settembre 2014, ord. n. 00404
Caricamento in corso