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Elezioni amministrative

Elezioni

Sulla legittimità dell'esclusione da competizione elettorale della lista M.F.L. (Movimento Fascismo e Libertà)
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 11 maggio 2013, n. 02573

Principio

Sulla legittimità dell'esclusione dalle competizioni elettorali della lista M.F.L. (Movimento Fascismo e Libertà).

Stante il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista disposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, è legittimo il provvedimento assunto dalla Commissione elettorale circondariale con il quale è stato deciso di non approvare la candidatura alla carica di sindaco e di escluderne la lista M.F.L. (Movimento Fascismo e Libertà) dalla competizione elettorale per il rinnovo di Consiglio comunale. Contrasta infatti con la disciplina costituzionale in ragione del simbolo del movimento (il fascio), della dizione letterale (acronimo di Fascismo e Libertà) e del richiamo ideologico al disciolto partito fascista. Il canone di eguaglianza e il diritto alla libera associazione in partiti politici sono “diritti” che non possono non trovare un limite nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, imposto dalla Carta costituzionale.

Cons. St., Sez. 5, 11 maggio 2013, n. 02573
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