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Edilizia residenziale pubblica

Giurisdizione e competenza Edilizia residenziale pubblica

Sul riparto di giurisdizione in materia di alloggi di edilizia economica e popolare
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, Sentenza Breve 31 luglio 2013, n. 07785

Principio

1. Sul riparto di giurisdizione in materia di alloggi di edilizia economica e popolare.
Per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione - a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall'art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall'assegnazione per mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto - è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione. Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase di natura pubblicistica del procedimento di assegnazione degli alloggi appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l'assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell'ente assegnante di pronunciare l'estinzione del già sorto diritto soggettivo dell'assegnatario al godimento dell'alloggio.
2. Sulla natura giuridica del potere esercitato dalla P.A. nella fase successiva alla assegnazione. 
Appartengono al giudice ordinario le controversie sorte dopo l’assegnazione dell’alloggio, poiché la fase successiva al provvedimento di assegnazione è segnata dall'operare della p.a., non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Sull’estensione della giurisdizione del giudice ordinario si estende anche all’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.
La giurisdizione del giudice ordinario si estende anche all’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente, poiché in tale ipotesi la controversia non attiene alla fase pubblicistica dell'assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell'assegnatario di dare ospitalità a terzi nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, 31 luglio 2013, n. 07785
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