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Domanda d risarcimento danni

Giustizia amministrativa

Obbligo di notifica per la domanda risarcitoria proposta nel corso del giudizio
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 18 luglio 2014, n. 03848

Principio

1. Obbligo di notifica per la domanda risarcitoria proposta nel corso del giudizio.
La domanda risarcitoria può essere proposta anche nel corso del giudizio per l'annullamento dell'atto che ha causato il danno, purché con atto notificato alla controparte ma non con semplice memoria depositata. 
2. Inammissibilità della domanda risarcitoria proposta per la prima volta in appello.
E’ inammissibile la domanda di risarcimento del danno derivante dal provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado proposta per la prima volta in appello, per violazione del principio del doppio grado di giudizio e delle inerenti esigenze di tutela del contraddittorio
3. Accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato ai soli fini dell’interesse al risarcimento del danno.
L’interesse residuale al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, è da ritenersi sufficiente a sorreggere un’azione di annullamento altrimenti improcedibile per sopravvenuta inefficacia dell’atto impugnato, in quanto solo la ravvisata illegittimità dell’atto e l’accertamento della sua illegittimità ex tunc giustificherebbe il soddisfacimento della pretesa risarcitoria. Ed, infatti, ’art. 34, comma 3 Cod. proc. amm., se inibisce l’annullamento di atti che abbiano oramai esaurito i loro effetti o siano stati già annullati nel giudizio, d’altra parte tutela - in presenza dei necessari presupposti - l’interesse all’accertamento della loro illegittimità laddove residui la pur sola possibilità di risarcimento per equivalente.

Cons. St., Sez. 6, 18 luglio 2014, n. 03848
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