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Distributori di carburanti

Attività produttive, commerciali e industriali Circolazione stradale

Legittimità dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti prima che il manufatto stradale sia fisicamente esistente e materialmente ultimato e collaudato
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, Sentenza 24 aprile 2013, n. 00178

Principio

1. Distinzione tra pertinenze stradali di servizio e pertinenze stradali di esercizio.
1.1. Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), all’art. 24, sotto la rubrica “Pertinenze delle strade”, stabilisce cosa si intenda per pertinenze stradali, distinguendo fra pertinenze di esercizio, che sono quelle “che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale”, e pertinenze di servizio, fra le quali sono annoverate le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti. 
1.2. La tesi del rapporto di pertinenzialità strutturale e funzionale pare attagliarsi più alla categoria della pertinenza di esercizio che a quella di pertinenza di servizio. Quest’ultima infatti non segue le sorti dell’opera principale ma è soggetta ad un regime giuridico autonomo tant’è che, per esempio, secondo giurisprudenza formatasi in diversa materia, le stazioni di rifornimento, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, pur essendo pertinenze stradali, ex art. 24 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, non sono da considerarsi opera pubblica e non possono, dunque, avvantaggiarsi del relativo regime (cfr. T.A.R. Marche, 12 luglio 2004, n. 909). 
1.3. La nozione di pertinenza utilizzata dal codice della strada deve ritenersi differente sia da quella civilistica di cui all’art. 818 c.c. sia da quella, più circoscritta, urbanistica. Dal punto di vista urbanistico - edilizio è qualificabile pertinenza un manufatto che sia strumentale rispetto ad uno principale e di dimensioni modeste rispetto a quest'ultimo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2013, n. 804)

2. Legittimità dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti prima che il manufatto stradale sia fisicamente esistente e materialmente ultimato e collaudato.
2.1. L'art. 1 (norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti) del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15/3/97 n. 59), dopo aver chiarito al comma 1 che l'attività di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti è liberamente esercitata sulla base di autorizzazione, al comma 2 specifica le caratteristiche di quest'ultima e le condizioni cui ne è subordinato il rilascio. La stessa norma aggiunge che "insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2". Con tale norma il legislatore, sebbene in un’ottica di accelerazione dell'attività amministrativa abbia cercato di concentrare in un contesto temporale unico il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'impianto e il permesso di costruire necessario per la sua concreta realizzazione, non vi è dubbio, tuttavia, che abbia mantenuto, sul piano giuridico - amministrativo, l'autonomia dei due procedimenti, che restano ben distinti. 
2.2. Dal tenore dell'art. 1 D.Lgs. n. 32/1998 non può trarsi la conclusione che il rilascio dell’autorizzazione sia subordinato alla contestuale presentazione dell’istanza di permesso di costruire. Del resto, l'art. 1, comma 2, del citato decreto stabilisce che l'autorizzazione è subordinata "esclusivamente" alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni oltre che, ovviamente, al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi. Ne consegue che la mancanza del titolo edilizio, impedendo di fatto i lavori di realizzazione dell'impianto, ovviamente ne preclude l'operatività; tuttavia la legge neanche indirettamente vieta, per ciò solo, il rilascio dell'autorizzazione. Quest’ultima, dunque, purché rilasciata in presenza dei requisiti di legge, resta legittima anche se, mancando il permesso di costruire e, dunque, il manufatto con il quale esercitarla, non può dispiegare efficacia.
2.3. In definitiva, sia per consistenza oggettiva sia per natura giuridica, l'impianto di distribuzione dei carburanti deve ritenersi, dal punto di vista edilizio – urbanistico, del tutto autonomo rispetto alla strada della quale, nell’accezione fatta propria dal Codice della Strada, costituisce pertinenza di servizio. Con l’inevitabile conseguenza che detta opera può legittimamente essere assentita dall’amministrazione, perfino scindendo l’atto autorizzatorio dal titolo edilizio, prima che la strada progettata venga a materiale esistenza.

T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, 24 aprile 2013, n. 00178
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