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Distanze tra costruzioni

Urbanistica e edilizia

Applicabilità della normativa sulle distanze tra costruzioni anche a corpi distinti di un'unica costruzione posta all'esterno di agglomerati urbani
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 8 maggio 2013, n. 02483

Principio

1. Onere della prova in tema di dimostrazione della tardività di ricorso giurisdizionale.
1.1. In base agli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., (tra l’altro sostanzialmente riprodotto dall’art. 64, comma 1, cod. proc. amm.), la dimostrazione della tardività del ricorso e, quindi, della pregressa piena conoscenza degli elementi essenziali dell’atto in capo al ricorrente, deve essere fornita in modo rigoroso dalla parte che eccepisce la tardività medesima (cfr. sul punto, ex plurimis., Cons. Stato., Sez. IV, 19 dicembre 2012 n. 6557 e Sez. V, 8 giugno 2011 n. 3458).
1.2. Allorché risulti ex actis che uno dei membri della famiglia non conviva con altri, non opera il principio secondo cui la conoscenza di un atto da parte di un membro della famiglia configura la sua conoscenza in capo ad un altro membro della famiglia medesima: e ciò proprio perché è possibile superare la presunzione di convivenza con la prova dell’insussistenza del rapporto di convivenza con il proprio familiare (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011 n. 5747).

2. Quando un tetto di edificio può ritenersi condominiale.
Non può ritenersi condominiale il tetto di edificio che risulti formato da due tetti che insistono su distinte edilità coperte, aventi forma, estensione e altezza diverse, e che sono stati anche realizzati con materiali diversi, così da non potersi denotare la destinazione complessiva delle aree sovrastanti i vari immobili costituenti nel loro insieme un unicum a servizio e a godimento comune ed indistinto degli stessi. Deve perciò ragionevolmente escludersi la sussumibilità della relativa parte dell’edificio nel novero di quelle comuni (così, ad es., Cass. Civ., Sez. II, 4 novembre 2010 n. 22466).

3. Applicabilità della normativa sulle distanze tra costruzioni anche a corpi distinti di un'unica costruzione posta all'esterno di agglomerati urbani.
Nel caso di costruzioni, che non siano incluse in aree site nelle zone A e cioè in “agglomerati urbani” (cfr. Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3210 dd. 28 ottobre 1967 n. 3210), trova applicazione l’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, il quale impone la distanza di 10 metri tra parete finestrata e corpo edificato. Trattasi di norma di ordine generale, prevalente anche sulla disciplina regionale eventualmente difforme, e va pertanto applicata anche a corpi distinti di un’unica costruzione, ivi dunque compresa l’ipotesi di sopraelevazione (cfr. sul punto, ad es., Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2001 n. 4413).

Cons. St., Sez. 4, 8 maggio 2013, n. 02483
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