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Distanze tra costruzioni

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Distanze tra costruzioni. Nuova costruzione. Ricorso in sede giurisdizionale. Termine a ricorrere. Decorre dalla conoscenza del mero inizio dell'attività costruttiva. Principio di certezza delle situazioni giuridiche
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 2 ottobre 2014, n. 04901

Principio

Distanze tra costruzioni. Nuova costruzione. Ricorso in sede giurisdizionale. Termine a ricorrere. Decorre dalla conoscenza del mero inizio dell'attività costruttiva. Principio di certezza delle situazioni giuridiche. 

1. Il principio delle certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati deve far ritenere che non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso edilizio nella perdurante incertezza circa la sorte del proprio titolo, perché, nelle more, il ritardo nell'impugnazione da parte di chi vi abbia interesse (nel caso di specie i vicini confinanti) si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all'ulteriore avanzamento dei lavori, che ex post potrebbero essere dichiarati illegittimi.
2. Il principio della certezza delle situazioni giuridiche è posto a tutela di tutte le parti, direttamente o indirettamente interessate al provvedimento, ivi compreso, naturalmente, anche l’interesse del soggetto titolare del permesso di costruire, eventualmente illegittimo, a non realizzare affatto una costruzione che sia suscettibile di un futuro abbattimento.
3. Qualora sia oggetto di contestazione la stessa astratta possibilità di edificare in un certo terreno la mera conoscenza dell'iniziativa in corso appare elemento sufficiente ed essenziale ai fini dell'identificazione del dies a quo per l'impugnazione.
4. Chi assume essere intervenuta violazione di un vincolo di inedificabilità ha il preciso dovere di tutelare senza indugio i propri interessi legittimi, né è a tal fine indispensabile, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, che sia necessaria la conoscenza di tutti gli elementi del permesso di costruire, essendo sufficiente che sia nota l'esistenza e la lesività del titolo, dato che resta sempre salva la possibilità di proporre motivi aggiunti, qualora dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità (cfr. Consiglio di Stato, sez, V, 12 luglio 2010, n. 4482).
5. Se il principio cardine cui ancorare la conoscenza piena è da individuarsi nell' ultimazione dei lavori, è anche vero che questo principio non può essere invocato da chi assume che l'intervento edilizio sia ex se lesivo, in relazione alla presenza di vincoli (anche distanze), in quanto in tal caso la lesività è immediatamente percepibile all'atto dell'inizio delle attività di cantiere.
6. Allorquando il proprietario di fondo confinante con area interessata da intervento edilizio censuri, dinanzi al GA, titoli edilizi per violazione delle prescrizioni generali in materia di distanze di cui al D.M. 1444/1968, va tenuto conto - al fine di vagliare la tempestività del ricorso in sede giurisdizionale - della specificità delle suddette censure, che attengono a profili di illegittimità suscettibili di apprezzamento in ragione del mero inizio dell’attività costruttiva. In tale ipotesi è tardivamente proposto il ricorso in sede giurisdizionale, laddove risulti attestato da verbale di sopralluogo di Polizia Municipale che, ben oltre 60 giorni prima dalla proposizione del ricorso, erano già state erette le mura perimetrali del contestato edificio, per cui, anche se i lavori non risultavano ancora ultimati, era di facile rilevazione la difformità dell'opera dai limiti sulle distanze tra edifici invocati dal ricorrente.

Cons. St., Sez. 5, 2 ottobre 2014, n. 04901
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