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Distanza tra costruzioni e sanzione pecuniaria in luogo della demolizione

Urbanistica e edilizia

Sul calcolo della distanza tra costruzioni
T.A.R. Basilicata, Sez. 1, Sentenza 2 ottobre 2013, n. 00574

Principio

1. Sul calcolo della distanza tra costruzioni.
Nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall’art. 873 C. C. o da norme regolamentari di esso integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato, come la scala esterna in muratura anche se scoperta, quando presenta connotati di consistenza e stabilità ed emerge in modo sensibile al di sopra del livello del suolo.
2. Sostituibilità della misura ripristinatoria con la sanzione pecuniaria per gli interventi edilizi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio.
In caso di interventi edilizi eseguiti in parziale difformità, l’ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto la sanzione demolitoria ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell’abuso commesso, mentre la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34, comma 2, DPR n. 380/2001, può essere adottata soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione ed il Comune ha accertato che la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

T.A.R. Basilicata, Sez. 1, 2 ottobre 2013, n. 00574
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