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Distanza dal confine di nuovi edifici

Urbanistica e edilizia

1. Distanza delle nuove costruzioni dai confini stabilita da strumenti urbanistici. Principio di prevenzione. Preclusione. 2. Distanza tra edifici. Balconi. Rilevanza. 3. Legge Tognoli. Applicabilità alle autorimesse poste al pianterreno di fabbricati
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 2, Sentenza 24 gennaio 2014, n. 00506

Principio

1. Distanza delle nuove costruzioni dai confini stabilita da strumenti urbanistici. Principio di prevenzione. Preclusione.
Qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire in aderenza od in appoggio, la preclusione di dette facoltà non consente l'operatività del principio della prevenzione e non è quindi consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (cfr. C.d.S., sez. V, 27 aprile 2012, n. 2458; Cass. Civ., sez. II, 9 aprile 2010, n. 8465), con la conseguenza che la distanza dal confine prescritta dallo strumento urbanistico è assoluta.

2. Distanza tra edifici. Balconi. Rilevanza.
In tema di distanze tra costruzioni, anche i balconi di apprezzabile profondità ed ampiezza rientrano tra i corpi di fabbrica computabili nelle distanze tra costruzioni (cfr. C.d.S., sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7731, nel senso che ai fini del computo delle distanze assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura).

3. Legge Tognoli. Applicabilità alle autorimesse poste al pianterreno di fabbricati.
Legittimamente non vengono computati nel calcolo della volumetria e della superficie assentibile i volumi delle autorimesse a servizio di nuove unità immobiliari a destinazione abitativa posti a piano terra, in quanto, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 122 del 24 marzo 1989, la realizzazione di parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è possibile sia nel sottosuolo, sia al pianterreno dei fabbricati.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 2, 24 gennaio 2014, n. 00506
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