Accedi a LexEureka

Dismissione di beni di enti previdenziali

Enti pubblici Giurisdizione e competenza Demanio e patrimonio

1. Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Attività istituzionale. Rilievo pubblicistico. Personalità giuridica. Di diritto privato.2. Patrimonio di enti previdenziali. Dismissione. Rientra nella sfera di capacità di diritto privato degli enti.3. (segue): Applicabilità dell'art. 1, comma 38, legge n. 243/2004. Esclusione. Controversie. Giurisdizione dell'A.G.O.4. (segue): beni di enti previdenziali. Conferimento in fondi d'investimento. Autonomia patrimoniale dei fondi. Alienazione dei cespiti. Controversie. Giurisdizione dell'A.G.O.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 1 ottobre 2014, n. 04882

Principio

1. Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Attività istituzionale. Rilievo pubblicistico. Personalità giuridica. Di diritto privato. 
1.1. In tema di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la trasformazione di essi in persone giuridiche private operata dal d.lgs. n. 509/1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti a ciò preposti, i quali conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico: è a tale attività, e alla connessa rilevanza, che si correlano il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale e il controllo della Corte dei conti, anche in considerazione che il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali.
1.2. Il rilievo pubblicistico dell’attività svolta dagli enti previdenziali privatizzati non impinge sulla natura della loro personalità giuridica, che il d.lgs. n. 509/1994 attrae inequivocabilmente nella sfera privatistica.

2. Patrimonio di enti previdenziali. Dismissione. Rientra nella sfera di capacità di diritto privato degli enti.
La vendita del patrimonio immobiliare di ente previdenziale rientra nella sfera di capacità propria della persona giuridica privata e non ha attinenza con l’attività previdenziale in forza della quale al medesimo ente è riconosciuto rilevo pubblicistico. Anche i soggetti inequivocabilmente pubblici hanno capacità di diritto privato, e possono agire quali soggetti dotati di personalità giuridica privata: la qualità del soggetto agente non è, quindi, di per sé indice dell’esplicazione dell’una, piuttosto che dell’altra, capacità e personalità giuridica. Rientra nella sfera di capacità negoziale privata dell’ente previdenziale, ente di diritto privato quanto alla soggettività giuridica, la vendita del patrimonio immobiliare dell’ente stesso.

3. (segue): Applicabilità dell'art. 1, comma 38, legge n. 243/2004. Esclusione. Controversie. Giurisdizione dell'A.G.O.
3.1. L’art. 1, comma 38, della legge n. 243 del 2004 esclude gli enti previdenziali privatizzati dall’osservanza della normativa in tema di dismissione dei beni pubblici, con ciò valorizzando l’estraneità del relativo patrimonio dalla sfera di rilevanza pubblica, così confermando quanto già disposto dal d.l. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, in l. n. 410/2001 che, nell’art. 3, commi 10 e 11, riferisce la relativa normativa sulle dismissioni agli “enti previdenziali pubblici”.
3.2. In materia di dismissione di beni immobili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, l’art. 119, comma 1, lett. c) c.p.a., che assoggetta al rito abbreviato ivi previsto le controversie relative ai provvedimenti inerenti le procedure di dismissione di beni pubblici, norma di carattere processuale, si riferisce alle controversie che appartengono alla giurisdizione amministrativa, risultando del tutto inidonea a definire il confine di tale giurisdizione, definizione per la quale valgono altri parametri, di natura e portata sostanziale.
3.3. L’art. 38, comma 1, della legge n. 243/2004, esclude espressamente gli enti privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (tra i quali rientra la Cnpr, come da elenco A allegato al d.lgs.) dall’applicazione del d.lgs. n. 104 del 1996 in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici. L’art. 119 cod. proc. amm. riproduce l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ed è quindi tenuto presente dal legislatore del 2004 nel disporre l’esclusione in discorso.

4. (segue): beni di enti previdenziali. Conferimento in fondi d'investimento. Autonomia patrimoniale dei fondi. Alienazione dei cespiti. Controversie. Giurisdizione dell'A.G.O.
4.1. L’attività di vendita dell’immobile da parte di un soggetto giuridico dotato di personalità di diritto privato costituisce esplicazione della corrispondente capacità e rientra, quindi, nell’ambito di analisi della giurisdizione ordinaria. 
4.2. Laddove un ente previdenziale abbia fatto uso della capacità negoziale di diritto privato conferendo i propri immobili ad un fondo costituito ai sensi degli artt. 12 bis e 15 del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, gli immobili così conferiti va a far parte del patrimonio autonomo del fondo di investimento (nella specie c.d. fondo Scoiattolo), cessando di essere nella disponibilità del medesimo ente previdenziale.
4.3. Ai sensi degli artt. 1, lett. j) e 36, comma 6, del citato T.U., i fondi d'investimento sono “organismi” costituti da un patrimonio autonomo, distinto da quello della società di gestione e da quello dei partecipanti, sul quale vanno soddisfatte esclusivamente le obbligazioni contratte per conto del fondo stesso; essi costituiscono quindi un centro di imputazione giuridica dotato, quantomeno, di soggettività autonoma.
4.4. Sono devolute alla giurisdizione dell'A.G.O. le controversie relative alla capacità di disporre di immobili conferiti in fondi di investimento costituiti ai sensi degli artt. 12 bis e 15 del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228.

Cons. St., Sez. 6, 1 ottobre 2014, n. 04882
Caricamento in corso