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Disavanzo sanitario: poteri del commissario ad acta.

Professioni sanitarie

Sui poteri del commissario ad acta in ordine al piano di rientro del disavanzo in ambito sanitario.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, Sentenza 25 gennaio 2018, n. 00221

Premassima

1. In ambito sanitario il commissario ad acta in ordine al piano di rientro previsto a causa del disavanzo è competente ad annullare gli atti dell’azienda sanitaria, la cui esecuzione pregiudica la realizzazione delle finalità del ridetto rientro dal debito.

Principio

1. In ambito sanitario il commissario ad acta in ordine al piano di rientro previsto a causa del disavanzo è competente ad annullare gli atti dell’azienda sanitaria, la cui esecuzione pregiudica la realizzazione delle finalità del ridetto rientro dal debito.

In riferimento ai poteri attribuibili in capo al commissario ad acta in ambito sanitario, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, della Legge n. 191/2009, comma 83, il quale statuisce espressamente che il commissario ad acta ha il potere di adottare "tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano". Nel senso che negli “ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano”, sono certamente da ricomprendere anche quelli implicanti la rimozione di provvedimenti aziendali, la cui esecuzione pregiudica la realizzazione delle finalità di rientro dal debito. All'uopo il Collegio ha precisato che in materia di apertura di nuove strutture, il commissario ad acta è titolare di un potere di approvazione preventiva (sotto forma di parere vincolante), che configura una relazione interorganica come di subordinazione dell’azienda al commissario tale da assoggettare e la prima ai poteri di direttiva e di vigilanza del secondo. Detto vincolo di subordinazione menzionato obbedisce all’esigenza di assicurare l’uniformità di indirizzo nel settore specifico, il quale resterebbe vanificata se ogni azienda potesse decidere autonomamente o potesse disattendere, in difetto di meccanismi correttivi interni all’apparato amministrativo, le direttive impartite. Sicché nel caso di specie il commissario ad acta, nell'ipotesi di disavanzo sanitario, ha il potere di annullare il bando per la concessione della gestione di una residenza sanitaria assistenziale, in quanto la sua esecuzione compromette la finalità di rientro del debito.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, 25 gennaio 2018, n. 00221
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